Obbligazioni naturali |
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Dalla nozione ci accorgiamo che queste obbligazioni hanno una singolare natura per due motivi fondamentali:
Sappiamo, infatti, che nelle obbligazioni "si è costretti" ad adempiere, e se la prestazione non era dovuta si potrà richiedere quanto si è dato secondo il principio espresso nell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo.
Queste particolarità hanno fatto dubitare che le obbligazioni naturali siano obbligazioni, anzi, secondo alcuni autori si ritiene che non siano nemmeno degli obblighi giuridici, in quanto giuridicamente non sanzionate. Secondo altri autori, invece si tratterebbe di obbligo giuridico o anche vera e propria obbligazione, ma di natura "imperfetta" perché, pur conservando tutte le altre caratteristiche delle categoria cui appartengono, non ne produce alcuni effetti.
Quale che sia la natura giuridica delle obbligazioni naturali scopriamo che l'art. 2034 ne prevede due ipotesi distinte:
la prima si riferisce alle ipotesi in cui si è prestata una attività in esecuzione di particolari doveri morali o sociali |
la seconda al caso in cui, anche al di fuori di prestazione di attività in esecuzione di doveri morali o sociali, non è ugualmente ammessa la ripetizione di quanto prestato |
La distinzione, operata da parte della dottrina appare fondata, perché se è pur vero che le conseguenze nei due casi sono identiche (inammissibilità della ripetizione di quanto prestato), i presupposti sono in parte diversi.
In comune v'è la spontaneità dell'attività prestata, mentre non
necessariamente si è spinti ad agire per adempiere a doveri morali o sociali, e
non sempre è ammessa la ripetizione di quanto si è dato quando l'attività è
stata prestata da un incapace.
In conseguenza di quanto abbiamo affermato per le obbligazioni naturali di cui
si occupa la prima parte dell'art. 2034 (che potremo definire insieme al
Trabucchi obbligazioni naturali in senso stretto) si applicheranno le seguenti
regole
irripetibilità |
non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato |
spontaneità |
l'adempimento deve essere spontaneo, poiché deve avvenire senza alcuna coazione da parte del creditore naturale o di terzi |
esistenza di un dovere morale o sociale |
il debitore naturale adempie per l'esistenza di doveri morali o sociali |
capacità di agire |
il debitore naturale che adempie deve essere, a differenza di quanto accade in generale per le obbligazioni, capace di agire |
Per le altre (dette anche imperfette), invece necessariamente si applicheranno solo le seguenti regole:
irripetibilità |
non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato |
spontaneità |
l'adempimento deve essere spontaneo, poiché deve avvenire senza alcuna coazione da parte del creditore naturale o di terzi |
Esempi di questa seconda categoria di obbligazioni naturali sono:
pagamento del debito di gioco o di scommessa (art. 1933 c.c.) |
pagamento del debito prescritto (art. 2940 c.c.) |
esecuzione di una disposizione fiduciaria ( art. 627 c.c.) |
In queste ultime ipotesi, infatti, notiamo che la legge non richiede che il pagamento del debito di gioco o del debito prescritto sia dovuto in esecuzione di doveri morali o sociali; chi paga un debito prescritto può anche ignorare che si sia avverata la prescrizione, ma non per questo può chiedere la ripetizione di quanto prestato; in merito alla capacità di agire , notiamo che l'art. 2034 la richiede solo per le obbligazioni naturali in senso stretto, mentre per l'efficacia della prestazione delle altre non è richiesta. È poi vero che mentre le obbligazioni naturali in senso stretto possono aversi in una serie indeterminata di casi, le altre sono tutte previste dalla legge.
In merito alla forma dell'adempimento si ritiene che questo debba rivestire
le caratteristiche del diritto che va ad attribuire. Se, ad esempio, si tratta
di diritto reale, sarà necessaria la forma scritta.
Non è necessario, invece, l'atto pubblico, perché il debitore naturale non pone
in essere una donazione, ma adempie ad un obbligo.
Proprio in merito alla donazione notiamo che questa non può essere confusa con
le obbligazioni naturali in senso stretto perché queste sono adempiute nella
consapevolezza di esservi tenuti per doveri morali o sociali, mentre nella
donazione basta il solo animus donandi che non necessariamente presuppone
obblighi seppur di natura morale.
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