Obbligazioni naturali

 

 
Video, obbligazioni naturali

nozione
(art. 2034 c.c.)

sono particolari tipi di obbligazioni in quanto sorgono da specifici doveri morali o sociali. Non se ne può pretendere l'adempimento che deve essere spontaneo, ma se questo avviene non è  più possibile chiedere la ripetizione di quanto prestato

Vai al commento di giurisprudenza
 

Dalla nozione ci accorgiamo che queste obbligazioni  hanno una singolare natura per due motivi fondamentali:

  1. non si è obbligati alla prestazione;
  2. se questa avviene non è si potrà richiedere quanto prestato.

Sappiamo, infatti, che nelle obbligazioni "si è costretti" ad adempiere, e se la prestazione non era dovuta si potrà richiedere quanto si è dato secondo il principio espresso nell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo.

Queste particolarità hanno fatto dubitare che le obbligazioni naturali siano obbligazioni, anzi, secondo alcuni autori si ritiene che non siano nemmeno degli obblighi giuridici, in quanto giuridicamente non sanzionate. Secondo altri autori, invece si tratterebbe di obbligo giuridico o anche vera e propria obbligazione, ma di natura "imperfetta" perché, pur conservando tutte le altre caratteristiche delle categoria cui appartengono, non ne produce alcuni effetti.

Quale che sia la natura giuridica delle obbligazioni naturali scopriamo che l'art. 2034 ne prevede due ipotesi distinte:

la prima si riferisce alle ipotesi in cui si è prestata una attività in esecuzione di particolari doveri morali o sociali
la seconda al caso in cui, anche al di fuori di prestazione di attività in esecuzione di doveri morali o sociali, non è ugualmente ammessa la ripetizione di quanto prestato

 La distinzione, operata da parte della dottrina appare fondata, perché se è pur vero che le conseguenze nei due casi sono identiche (inammissibilità della ripetizione di quanto prestato), i presupposti sono in parte diversi.

In comune v'è la spontaneità dell'attività prestata, mentre non necessariamente si è spinti ad agire per adempiere a doveri morali o sociali, e non sempre è ammessa la ripetizione di quanto si è dato quando l'attività è stata prestata da un incapace.
In conseguenza di quanto abbiamo affermato per le obbligazioni naturali di cui si occupa la prima parte dell'art. 2034 (che potremo definire insieme al Trabucchi obbligazioni naturali in senso stretto) si applicheranno le seguenti regole

irripetibilità

non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato

spontaneità

l'adempimento deve essere spontaneo, poiché deve avvenire senza alcuna coazione da parte del creditore naturale o di terzi

esistenza di un dovere morale o sociale

il debitore naturale adempie per l'esistenza di doveri morali o sociali

capacità di agire

il debitore naturale che adempie deve essere, a differenza di quanto accade in generale per le obbligazioni, capace di agire

Per le altre (dette anche imperfette), invece necessariamente si applicheranno solo le seguenti regole:

irripetibilità

non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato

spontaneità

l'adempimento deve essere spontaneo, poiché deve avvenire senza alcuna coazione da parte del creditore naturale o di terzi

Esempi di questa seconda categoria di obbligazioni naturali  sono:

pagamento del debito di gioco o di scommessa (art. 1933 c.c.)

pagamento del debito prescritto (art. 2940 c.c.)

esecuzione di una disposizione fiduciaria ( art. 627 c.c.)

In queste ultime ipotesi, infatti, notiamo che la legge non richiede che il pagamento del debito di gioco o del debito prescritto sia dovuto in esecuzione di doveri morali o sociali; chi paga un debito prescritto può anche ignorare che si sia avverata la prescrizione, ma non per questo può chiedere la ripetizione di quanto prestato; in merito alla capacità di agire , notiamo che l'art. 2034 la richiede solo per le obbligazioni naturali in senso stretto, mentre per l'efficacia della prestazione delle altre non è richiesta. È poi vero che mentre le obbligazioni naturali in senso stretto possono aversi in una serie indeterminata di casi, le altre sono tutte previste dalla legge.

In merito alla forma dell'adempimento si ritiene che questo debba rivestire le caratteristiche del diritto che va ad attribuire. Se, ad esempio, si tratta di diritto reale, sarà necessaria la forma scritta.
Non è necessario, invece, l'atto pubblico, perché il debitore naturale non pone in essere una donazione, ma adempie ad un obbligo.
Proprio in merito alla donazione notiamo che questa non può essere confusa con le obbligazioni naturali in senso stretto perché queste sono adempiute nella consapevolezza di esservi tenuti per doveri morali o sociali, mentre nella donazione basta il solo animus donandi che non necessariamente presuppone obblighi seppur di natura morale.

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione