Articolo 2034. Obbligazioni naturali.
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente
prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la
prestazione sia stata eseguita da un incapace.
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la
legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è
stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.
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