Obbligazioni generiche

 

 

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nozione

 hanno ad oggetto la prestazione di una cosa generica o di una cosa fungibile


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Il codice civile disciplina le obbligazioni generiche all'art. 1178 c.c.  dove si stabilisce che il debitore nell'adempiere alla sua obbligazione deve prestare cose non inferiori alla media.

Normalmente le obbligazioni generiche hanno per oggetto  un dare, ma è possibile individuare la caratteristica della genericità anche le obbligazioni di fare quando questo sia di natura fungibile,  anche se  le norme previste per le obbligazioni generiche devono essere adattate  a questi specifici casi.

Già abbiamo parlato delle cose generiche e fungibili nelle nozioni introduttive, ed abbiamo individuato le caratteristiche che distinguono le cose generiche da quelle specifiche.
Analizziamo ora disciplina riservata dal codice civile per questo tipo di obbligazioni.

Abbiamo già visto che il debitore deve prestare delle cose di qualità non inferiore alla media, ma in un secondo momento sarà necessario procedere ad individuare esattamente i beni oggetto della prestazione.
Questo momento viene determinato, in caso di trasferimento in proprietà, con l'individuazione prevista dall'articolo 1378 c.c.  di cui ci occupiamo nella tabella sottostante

individuazione

è l'atto con cui si isolano le cose oggetto della prestazione dalle altre facenti parte dello stesso genere.
L'individuazione è fatta d'accordo tra le parti o nei modi che le stesse decidono di stabilire

Si discute sulla natura della individuazione considerata da alcuni autori come negozio giuridico, mentre da altri come atto dovuto, ma nella sua materialità questa consiste nel distacco delle cose dovute dalle altre facenti parte dello stesso genere.
Se quindi mi sono impegnato a vendere 100 litri di vino, l'individuazione avverrà nel momento in cui sceglierò con il creditore una botte di vino da vendere e separandola dalle altre.
Vale la pena ricordare che solo con l'individuazione si trasmette proprietà del bene dal venditore al compratore, mentre prima di questa il rischio è tutto a carico del venditore, che sarà comunque tenuto a consegnare la cosa anche nel caso in cui questa perisca. Si afferma infatti che il debitore non sarà liberato dal suo obbligo perché il genere, proprio perché tale, non può mai perire. Di conseguenza  dovrò comunque consegnare i 100 litri di vino anche se  si è distrutta la cantina  dove lo tenevo conservato.

Questa regola, però, trova una parziale attenuazione nell'ipotesi di "genus limitatum" che  si ha quando bisogna prestare delle cose  che, pur facendo parte  di  un genus, si distinguono da questo per particolari caratteristiche.
Sempre riprendendo l'esempio del vino, pensiamo al caso in cui i 100 litri promessi  facevano parte di  un'annata speciale contenuta tutta  nella cantina del venditore.  È  chiaro che la distruzione di tutto il vino  contenuto nella cantina,  libererà dall'obbligo il venditore che non potrà più cercare altrove lo stesso vino ormai distrutto.

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