Obbligazioni generiche |
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Il codice civile disciplina le obbligazioni generiche all'art. 1178 c.c. dove si stabilisce che il debitore nell'adempiere alla sua obbligazione deve prestare cose non inferiori alla media.
Normalmente le obbligazioni generiche hanno per oggetto un dare, ma è possibile individuare la caratteristica della genericità anche le obbligazioni di fare quando questo sia di natura fungibile, anche se le norme previste per le obbligazioni generiche devono essere adattate a questi specifici casi.
Già abbiamo parlato delle cose generiche e fungibili nelle nozioni
introduttive, ed abbiamo individuato le caratteristiche che distinguono le cose
generiche da quelle specifiche.
Analizziamo ora disciplina riservata dal codice civile per questo tipo di
obbligazioni.
Abbiamo già visto che il debitore deve prestare delle cose di qualità non
inferiore alla media, ma in un secondo momento sarà necessario procedere ad
individuare esattamente i beni oggetto della prestazione.
Questo momento viene determinato, in caso di trasferimento in proprietà, con
l'individuazione prevista dall'articolo 1378 c.c. di cui ci occupiamo
nella tabella sottostante
individuazione |
è l'atto con
cui si isolano le
cose oggetto della prestazione dalle altre facenti parte dello stesso
genere. |
Si discute sulla natura della individuazione considerata da alcuni autori
come negozio giuridico, mentre da altri come atto dovuto, ma nella sua
materialità questa consiste nel distacco delle cose dovute dalle altre facenti
parte dello stesso genere.
Se quindi mi sono impegnato a vendere 100 litri di vino, l'individuazione
avverrà nel momento in cui sceglierò con il creditore una botte di vino da
vendere e separandola dalle altre.
Vale la pena ricordare che solo con l'individuazione si trasmette proprietà del
bene dal venditore al compratore, mentre prima di questa il rischio è tutto a
carico del venditore, che sarà comunque tenuto a consegnare la cosa anche nel
caso in cui questa perisca. Si afferma infatti che il debitore non sarà liberato
dal suo obbligo perché il genere, proprio perché tale, non può mai perire. Di
conseguenza dovrò comunque consegnare i 100 litri di vino anche se
si è distrutta la cantina dove lo tenevo conservato.
Questa regola, però, trova una parziale attenuazione nell'ipotesi di
"genus limitatum" che si ha quando bisogna prestare delle cose che, pur
facendo parte di un genus, si distinguono da questo per particolari
caratteristiche.
Sempre riprendendo l'esempio del vino, pensiamo al caso in cui i 100 litri promessi facevano parte di un'annata speciale contenuta tutta
nella cantina del venditore. È chiaro che la distruzione di tutto
il vino contenuto nella cantina, libererà dall'obbligo il venditore
che non potrà più cercare altrove lo stesso vino ormai distrutto.
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