Articolo 1378. Trasferimento di cosa determinata solo nel genere.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose
determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con
l'individuazione fatta d'accordo tra le parti o nei modi da esse
stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un
luogo a un altro, l'individuazione avviene anche mediante la
consegna al vettore o allo spedizioniere.
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