Obbligazioni alternative e facoltative

obbligazioni alternative
(art. 1285 c.c.)

il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione,
ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra

 
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Come si vede con questo tipo di obbligazione vi sono due prestazioni (o più di due ex art. 1291 c.c.) che, però, non devono essere eseguite entrambe ma, l'una al posto dell'altra.
Da questo punto di vista si distinguono dalle obbligazioni ad oggetto cumulativo, dove l'interesse del creditore è soddisfatto quando sono eseguite tutte le prestazioni che sono oggetto dell'obbligazione.

Avendo stabilito che vi sono due prestazioni da eseguire, sarà poi necessario scegliere quale prestazione dovrà essere eseguita e questa scelta è chiamata "concentrazione" di cui si occupa l'art. 1286 c.c.
Secondo il citato articolo la scelta spetta, di regola, al debitore se non si è stabilito di attribuirla al creditore o ad un terzo.
Effettuata la scelta, magari anche con l'esecuzione diretta di una prestazione, l'obbligazione da complessa diviene semplice, nel senso che il debitore non potrà più liberasi offrendo o eseguendo l'altra prestazione, nemmeno nel caso in cui la prestazione oggetto della concentrazione sia divenuta impossibile.

Ma cosa accade se la prestazione è divenuta impossibile prima della concentrazione?

Ci risponde l'art. 1288 c.c. secondo cui l'obbligazione da alternativa diviene semplice, si dovrà eseguire, cioè, la prestazione rimasta.

Diversa dalla obbligazione alternativa è l'obbligazione facoltativa.

In questa vi è una sola prestazione da eseguire, ma il debitore può liberarsi eseguendone un'altra già individuata in precedenza con il creditore.
Non c'è, quindi, alternatività in quanto la prestazione è unica, ma il debitore può liberarsi con un'altra prestazione, come nel caso in cui il debitore s'impegni a consegnare un certo tipo di autovettura, ma può scegliere di adempiere con la consegna di un diverso modello. In questo caso, però, se l'autovettura si distrugge  in un sinistro prima della consegna per causa non imputabile al debitore, non si potrà adempiere consegnando l'altro veicolo, perché essendo
l' obbligazione semplice, l'impossibilità sopravvenuta estingue l'obbligazione. 
Il codice civile riporta alcuni esempi di questo tipo di obbligazione; citiamo il caso dell'art. 1556 c.c. relativo al contratto estimatorio; questo si caratterizza proprio per il fatto che chi riceve le cose può principalmente pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.

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