Articolo 1286. Facoltà di scelta.
La scelta spetta al debitore, se non è stata attribuita al
creditore o ad un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due
prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata
all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo.
Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può
fissare loro un termine. Se la scelta non è fatta nel termine
stabilito, essa è fatta dal giudice.
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