nozione |
gli interessi sono i frutti civili delle obbligazioni pecuniarie dovuti da chi utilizza un capitale non suo o da chi ne ritarda il pagamento |
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Due sono i gli articoli di riferimento in merito agli interessi; il primo è l’art. 821c.c. sui frutti, che, come sappiamo possono essere naturali o civili. Il terzo comma dell’art. 821 c.c. dispone che: I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Secondo l'articolo 1282 c.c. primo comma
i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente |
Come si vede gli interessi vengono considerati come frutti civili del danaro, ed è proprio per questo motivo che per prodursi sono necessarie le tre condizioni indicate dall'articolo 1282, e precisamente
credito avente ad oggetto una somma di danaro;
credito liquido, cioè esattamente determinato del suo ammontare;
credito esigibile, non sottoposto, quindi, a termine o a condizione.
Spostando la nostra attenzione sulla struttura degli interessi
vediamo che questi, oltre a scaturire da crediti aventi le caratteristiche sopra
indicate, rappresentano sempre una percentuale della somma indicata del capitale
da versarsi periodicamente, e di natura accessoria al capitale.
Possiamo quindi
ritenere che gli interessi hanno natura:
percentuale
periodica
accessoria
pecuniaria
Gli interessi quindi e salve le eccezioni previste
dalla legge o dalla volontà delle parti si producono “naturalmente” cioè
come frutti civili dell’obbligazione pecuniaria.
Pensiamo al caso in cui
due parti stipulino un mutuo gratuito, quindi senza la previsione di
interessi da corrispondere, per un valore di 100 e per la durata di un anno,
ma alla scadenza dell’anno, il mutuatario, cioè il debitore, non restituisca
la somma di 100.
In questo caso cominceranno a maturarsi gli interessi,
secondo il principio dell’art. 1282 c.c. , che dovranno essere corrisposti
dal debitore.
Il 1282 c.c. esprime quindi un principio generale, ma ciò
non toglie che possono esservi diversi tipi di interessi, secondo la
determinazione del tasso, secondo la causa della loro corresponsione,
convenzionale o legale.
Vediamo quindi le caratteristiche
dell'obbligazione degli interessi, distinguiamone i diversi tipi in
relazione alle fonti che li producono.
interessi legali |
sono previsti dall'articolo 1284 c.c. secondo una
percentuale del capitale, detto saggio, indicato dal codice civile. La determinazione di un tasso d'interesse superiore a quella legale deve risultare per iscritto. Per il D.M 11 dicembre 2020 pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2020 il saggio di interessi a partire dal 1° gennaio 2021 sarà del 0,01 %. |
interessi convenzionali |
sono previsti dalla libera volontà delle parti |
interessi usurari |
sono gli interessi il cui saggio superi una percentuale, l'ultima di un quarto ex d.l. 70/2011, cui si aggiungono altri quattro ulteriori punti percentuali, stabilita dalla legge rispetto agli interessi medi effettivi praticati dalle banche ed intermediari finanziari( Tasso Effettivo Globale Medio ,TEGM). In pratica per il calcolo di tali interessi bisognerà aggiungere al TEGM un quarto più altri ulteriori quattro punti. In ogni caso, però, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. La clausola che appone interessi usurari è nulla, e non saranno dovuti nemmeno gli interessi legali (art. 1815 c.c.) |
interessi moratori |
sono dovuti in conseguenza al ritardo nell'adempimento. Hanno natura risarcitoria |
interessi corrispettivi |
sono dovuti a compenso del godimento del danaro altrui; hanno quindi una funzione remunerativa a favore del creditore per il mancato godimento della somma di denaro |
Tra le distinzioni che abbiamo fatto nell’elenco,
spicca per importanza quella tra interessi compensativi o corrispettivi, e
interessi moratori.
I primi (compensativi o corrispettivi) sono quelli
che il debitore deve per il godimento di una somma di denaro altrui di
solito di natura convenzionale e interessi moratori dove gli interessi sono
dovuti a titolo di risarcimento del danno in seguito al ritardato pagamento.
Di solito non si distingue tra interessi compensativi e interessi
corrispettivi, essendo entrambi di natura non moratoria.
Si
osserva, infatti che gli interessi compensativi e corrispettivi hanno
entrambi la stessa natura in quanto gli interessi corrispettivi hanno
comunque una natura remunerativa e quindi sono pur sempre interessi
compensativi ( Bianca) contrapponendosi agli interessi moratori.
Per una
distinzione tra gli interessi corrispettivi e compensativi v.
Cass. n. 20868\2015
riportata su
dirittoprivatoinrete.it a commento
dell’argomento sugli
interessi.
Lo stesso art. 1284 è stato modificato dal d.l. n. 132\2014 che ha aggiunto due
nuovi commi introducendo una nuova regola circa il saggio degli interessi legali
nel caso in cui questi siano chiesti attraverso una domanda giudiziale (o una
domanda rivolta agli arbitri) cioè citando il debitore in giudizio per ottenere
il pagamento degli interessi.
Se le parti avevano già stabilito il saggio degli interessi, il debitore dovrà
corrispondere tale saggio al creditore, ma se il saggio d’interesse non è stato
determinato, non sarà più quello legale del primo comma dell’art. 1284, ma
quello (ben più oneroso) previsto dalla legislazione speciale relativa ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.l. n. 231\2002 art. 5
comma 2).
Come sappiamo quando non è fissato un termine per il
pagamento il creditore può chiedere in qualsiasi momento l’adempimento, e
anche gli interessi che si sono maturati fino al momento della richiesta.
Può darsi, però, che il termine per il pagamento vi sia, e sia anche scaduto. In
tal caso, dalla scadenza del termine per l’adempimento, il creditore ha diritto
agli interessi, che sono sempre compensativi, ma se il creditore ha invece
provveduto alla costituzione in mora, o questa è automatica in quanto mora ex
re, al creditore saranno sempre dovuti gli interessi, ma si tratterà di
interessi dovuti per il ritardo, e quindi interessi moratori.
Abbiamo visto che gli interessi costituiscono obbligazione accessoria
rispetto a quella che ha per oggetto il capitale rappresentato, ovviamente, da
una somma di denaro.
Di conseguenza il capitale, se ricorrono le condizioni sopra indicate, produce
interessi, ma gli interessi non producono a loro volta interessi, non possono
cioè entrare a far parte del capitale e fornire una nuova base di calcolo per
nuovi interessi.
A volte però accade che gli interessi producano, a loro volta, nuovi interessi e questo fenomeno è detto " anatocismo " che possiamo quindi ritenere come l'ipotesi in cui
gli interessi entrano far parte del capitale affinché producono a loro volta nuovi interessi insieme al capitale originario |
Il fenomeno dell'anatocismo non si produce normalmente, ma solo
in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 1283 c.c.
che dispone che in mancanza di usi contrari gli interessi già scaduti
possono a loro volta produrre interessi ( e quindi dar luogo all’anatocismo)
solo alle successive condizioni:
1. Devono essere chiesti con apposita domanda giudiziale e
si producono dal giorno della domanda giudiziale;
2. Si producono in seguito a convenzione tra le parti, ma
questa convenzione deve essere stipulata dopo la scadenza degli interessi
già maturati;
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