Articolo 1283. Interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono
interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario i crediti per fitti e pigioni non producono
interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da
restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui
chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e
senza essere tenuto a render conto del godimento.
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