Morte presunta |
|
nozione |
si tratta di un particolare tipo di accertamento giurisdizionale al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente. È possibile chiedere il provvedimento indipendentemente dalla dichiarazione di assenza |
Come abbiamo visto in precedenza nel caso della scomparsa, può accadere che di un soggetto non si abbiano più notizie; a questa situazione può seguire la dichiarazione di assenza nell'ipotesi in cui la scomparsa duri da almeno due anni. In entrambi questi casi, però, gli effetti dei provvedimenti pronunciati a favore di coloro che potrebbero essere i successori dello scomparso o dell'assente, hanno comunque carattere temporaneo.
È necessario, quindi, far cessare questa situazione d'incertezza e di temporaneità, soprattutto nel caso in cui la scomparsa duri, ormai, da molti anni.
Per venire incontro a queste esigenze l'articolo 58 c.c. prevede l'ipotesi della morte presunta; in altre parole i soggetti interessati potranno rivolgersi al tribunale per ottenere una sentenza che dichiari la morte presunta lo scomparso, "presunta " perché non si è riusciti ad ottenere la prova della morte naturale.
Vediamo quindi nella sottostante tabella le condizioni richieste
dall'articolo 58 c.c. per ottenere il provvedimento giurisdizionale:( in corsivo
i collegamenti ipertestuali)
condizioni per la dichiarazione di morte presunta |
|
Anche in questo caso, come abbiamo visto nell'ipotesi dell'assenza, sarà necessario seguire un procedimento per ottenere il provvedimento giurisdizionale.
Occupiamoci ora, degli effetti della sentenza che dichiarala morte presunta, disciplinati dagli articoli 63 e seguenti del codice civile.
Cerchiamo, quindi, di riassumerli nella sottostante tabella:
effetti della dichiarazione di morte presunta |
|
Come abbiamo visto, la dichiarazione di morte presunta produce, dal punto di vista giuridico, gli stessi effetti della morte naturale; ma, a differenza della morte naturale, può accadere che il presunto morto ritorni. Quali effetti giuridici si produrranno in questi casi? Ci rispondono gli articoli 66 e seguenti del codice civile. Riassumiamo, nella sottostante tabella, le conseguenze del ritorno a casa del presunto morto:
|
Chiudiamo l'argomento considerando un'ultima ipotesi relativa al caso in cui
si accerti l'effettiva data della morte.
In questo caso saranno considerati
eredi, non coloro che potevano esser tali al giorno in cui risale l'ultima
notizia del presunto morto, ma coloro che risultavano esser tali al giorno in
cui la persona dichiarata morta presunta è effettivamente deceduta.
In questo caso i nuovi eredi riceveranno i beni nello stato in cui si trovano e
potranno recuperare il prezzo di quelli che siano stati venduti dai precedenti
possessori.
Giurisprudenza
Dei
diritti esercitabili in caso di assenza. Cass. civ., 14-01-1983, n. 299 FONTI Foro It., 1983, 1, 2193
Sulla
competenza territoriale.
Cass. civ. Sez. I, 20-06-1962, n. 1588 FONTI Mass. Giur. It., 1962 |
|
|