Sono indicati dall'articolo 50 c.c. espressamente richiamato dall'articolo 58 e cioč:
1. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi dello scomparso fosse morto nel giorno in cui risale la sua ultima notizia o il loro successori.
2. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dello scomparso.
3. Coloro che per l'effetto della morte dello scomparso sarebbero obbligati da obbligazioni.
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