Modificazione del soggetto passivo -  la delegazione

 

 

Video, la delegazione
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Nel rapporto obbligatorio può mutare la persona del creditore o la persona del debitore.
Abbiamo già visto, con la cessione del credito, l'ipotesi più frequente di mutamento della persona del creditore.
Anche in questi casi, però, vale la regola già espressa, secondo cui non è possibile sostituire il debitore senza il consenso del creditore.
Vedremo, però, che l'iniziativa per la sostituzione del soggetto passivo è presa quasi sempre  dal debitore originario che può proporre al creditore un nuovo debitore. Ciò vuol forse dire che il creditore deve accettare le decisioni del debitore?
Certo che no! Se il creditore non dà il suo consenso all'operazione promossa dal debitore quest'ultimo potrà, al momento dell'adempimento, richiedere i mezzi per l'adempimento al nuovo debitore. Si dice, in questi casi, che l'accordo tra vecchio e nuovo debitore ha "efficacia interna" tra loro. In altri casi il nuovo debitore si aggiungerà al vecchio in un rapporto di solidarietà con lui.
Aggiungiamo, infine, che spesso il mutamento del soggetto passivo può aversi in seguito alla nascita di un nuovo rapporto obbligatorio con il vecchio creditore,

in questi casi non v'è successione nel rapporto obbligatorio, ma nascita di un diverso rapporto al posto del vecchio ed avremo novazione che, riguardando uno dei soggetti del rapporto (e non l'oggetto o il titolo) è detta "novazione soggettiva" e, riguardando la persona del debitore,  è detta "novazione soggettiva passiva"

In questi casi il nuovo debitore non potrà opporre al creditore le eccezioni fondate sulla precedente obbligazione, proprio perché questa, seppure in ipotesi identica alla precedente, è venuta meno con la novazione.

Occupiamoci, ora, dei casi in cui muta la persona del debitore  cominciando con la delegazione che, poiché il nuovo debitore non adempie, ma s'impegna all'adempimento è detta delegazione su debito o anche "delegatio promittendi"

la delegazione di debito
(art. 1268 c.c.)



 

Viene da chiedersi per quale motivo Sempronio debba obbligarsi per Tizio.
Evidentemente Sempronio è a sua volta debitore di Tizio, ed è per questo motivo che assume su di sé l'obbligazione.
Il rapporto tra vecchio e nuovo debitore che spinge quest'ultimo ad obbligarsi è detto "rapporto di provvista" , mentre quello tra debitore originario e creditore è detto "rapporto di valuta" .
Di solito il rapporto di provvista è presente, ma può anche mancare. In questi casi si parla di delegazione allo scoperto. L'esistenza del rapporto di provvista e il suo richiamo è particolarmente importante per le eccezioni che il nuovo debitore potrà opporre al creditore di cui ci occuperemo un seguito.
Diversa è l'ipotesi in cui, pur esistendo il rapporto di provvista non se fa riferimento.
In questo caso, insieme all'ipotesi in cui non ci riferisca nemmeno al rapporto di valuta, si parla di "delegazione pura". Se, invece, c'è il richiamo ad uno, o ad entrambi, di detti rapporti, si parla di "delegazione titolata".
Ma torniamo alle nostre vicende.
Tizio ordina a Sempronio di assumersi l'obbligazione verso Mevio.; cosa può fare adesso Mevio? Ovviamente accettare o rifiutare la delegazione.
Vediamo le due ipotesi:

accettazione

il nuovo debitore si aggiunge al vecchio debitore, ma il creditore deve chiedere l'adempimento prima al debitore delegato (delegazione cumulativa)
se il creditore ha anche dichiarato espressamente di liberare il delegante, quest'ultimo è liberato dall'obbligazione (delegazione privativa)

mancata accettazione

la delegazione non produce alcun effetto, ma il delegato potrebbe comunque impegnarsi a fornire i mezzi per l'adempimento al delegante

Le conseguenze della mancata accettazione sono diverse secondo come s'intende la delegazione. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di unico negozio trilaterale; altra dottrina, ritiene trattarsi di diversi negozi autonomi ( delegante ---> delegato ; delegante ---> delegatario ) ognuno efficace seppure collegato agli altri.

Occupiamoci, adesso, delle eccezioni che il delegato può opporre al delegatario.

rapporti tra delegante e delegatario il delegato potrà in ogni caso opporre al delegatario tutte le eccezioni relative ai suoi rapporti con lui, come, ad esempio la compensazione
rapporto di valuta il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni scaturenti dal rapporto di valuta, salvo che non sia stato fatto espresso riferimento
rapporto di provvista il delegato non può opporre al delegatario  le eccezioni scaturenti dal rapporto di provvista a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto

Per il regime delle eccezioni, quindi, bisognerà vedere anche se la delegazione sia pura o meno, ma se le parti hanno voluto, attraverso la delegazione, giungere ad una novazione soggettiva, le uniche eccezioni opponibili saranno solo quelle ai rapporti tra creditore e delegato, non esistendo più la vecchia obbligazione  ormai "novata". Si distingue, quindi, tra:

delegazione privativa

è l'ipotesi normale, si realizza una successione nello stesso rapporto, con liberazione del debitore originario

delegazione novativa

il delegato diviene debitore in base ad un nuovo rapporto tra lui e il delegatario, mentre la vecchia obbligazione si estingue

L'art. 1269 c.c. prevede anche la figura della delegazione di pagamento.
Questa si distingue dalla delegazione su debito perché qui il delegante non ordina al delegato di assumersi una obbligazione, ma gli ordina di  pagare, al suo posto, al creditore.  Il rapporto è, quindi, tra delegante e delegato, mentre il delegatario ne è sostanzialmente estraneo.

Come visto la delegazione può essere anche liberatoria, ma cosa accade se dopo la delegazione il delegato diviene insolvente?
Accade che il creditore non avrà azione contro il delegante, salvo che ne abbia fatto espressa riserva e sempre che il delegato non fosse insolvente già al tempo in cui ha contratto l’obbligazione nei confronti del creditore delegatario (art. 1274 c.c.).

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