Modificazione del soggetto passivo - la delegazione |
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Video, la delegazione |
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Nel rapporto obbligatorio può mutare la persona del creditore o la persona
del debitore.
Abbiamo già visto, con la cessione del credito, l'ipotesi più frequente di
mutamento della persona del creditore.
Anche in questi casi, però, vale la regola già espressa, secondo cui non è
possibile sostituire il debitore senza il consenso del creditore.
Vedremo, però, che l'iniziativa per la sostituzione del soggetto passivo è presa
quasi sempre dal debitore originario che può proporre al creditore un
nuovo debitore. Ciò vuol forse dire che
il creditore deve accettare le decisioni
del debitore?
Certo che no! Se il creditore non dà il suo consenso all'operazione promossa dal
debitore quest'ultimo potrà, al momento dell'adempimento, richiedere i mezzi per
l'adempimento al nuovo debitore. Si dice, in questi casi, che l'accordo tra
vecchio e nuovo debitore ha "efficacia interna" tra loro. In altri casi il nuovo
debitore si aggiungerà al vecchio in un rapporto di solidarietà con lui.
Aggiungiamo, infine, che spesso il mutamento del soggetto passivo può aversi in
seguito alla nascita di un nuovo rapporto obbligatorio con il vecchio creditore,
in questi casi non v'è successione nel rapporto obbligatorio, ma nascita di un diverso rapporto al posto del vecchio ed avremo novazione che, riguardando uno dei soggetti del rapporto (e non l'oggetto o il titolo) è detta "novazione soggettiva" e, riguardando la persona del debitore, è detta "novazione soggettiva passiva" |
In questi casi il nuovo debitore non potrà opporre al creditore le eccezioni fondate sulla precedente obbligazione, proprio perché questa, seppure in ipotesi identica alla precedente, è venuta meno con la novazione.
Occupiamoci, ora, dei casi in cui muta la persona del debitore cominciando con la delegazione che, poiché il nuovo debitore non adempie, ma s'impegna all'adempimento è detta delegazione su debito o anche "delegatio promittendi"
la delegazione di debito |
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Viene da chiedersi per quale motivo Sempronio debba obbligarsi
per Tizio.
Evidentemente Sempronio è a sua volta debitore di Tizio, ed è per questo motivo
che assume su di sé l'obbligazione.
Il rapporto tra vecchio e nuovo debitore che spinge quest'ultimo ad obbligarsi è
detto "rapporto di provvista" , mentre quello tra debitore originario e
creditore è detto "rapporto di valuta" .
Di solito il rapporto di provvista è presente, ma può anche mancare. In questi
casi si parla di delegazione allo scoperto. L'esistenza del rapporto di
provvista e il suo richiamo è particolarmente importante per le eccezioni che il
nuovo debitore potrà opporre al creditore di cui ci occuperemo un seguito.
Diversa è l'ipotesi in cui, pur esistendo il rapporto di provvista non se fa
riferimento.
In questo caso, insieme all'ipotesi in cui non ci riferisca nemmeno al rapporto
di valuta, si parla di "delegazione pura". Se, invece, c'è il richiamo ad uno, o
ad entrambi, di detti rapporti, si parla di "delegazione titolata".
Ma torniamo alle nostre vicende.
Tizio ordina a Sempronio di assumersi l'obbligazione verso Mevio.; cosa può fare
adesso Mevio? Ovviamente accettare o rifiutare la delegazione.
Vediamo le due ipotesi:
accettazione |
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mancata accettazione |
la delegazione non produce alcun effetto, ma il delegato potrebbe comunque impegnarsi a fornire i mezzi per l'adempimento al delegante |
Le conseguenze della mancata accettazione sono diverse secondo come s'intende
la delegazione. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di unico negozio
trilaterale; altra dottrina, ritiene trattarsi di diversi negozi autonomi (
delegante ---> delegato ; delegante ---> delegatario ) ognuno efficace seppure
collegato agli altri.
Occupiamoci, adesso, delle eccezioni che il delegato può opporre al delegatario.
rapporti tra delegante e delegatario | il delegato potrà in ogni caso opporre al delegatario tutte le eccezioni relative ai suoi rapporti con lui, come, ad esempio la compensazione |
rapporto di valuta | il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni scaturenti dal rapporto di valuta, salvo che non sia stato fatto espresso riferimento |
rapporto di provvista | il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni scaturenti dal rapporto di provvista a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto |
Per il regime delle eccezioni, quindi, bisognerà vedere anche se la delegazione sia pura o meno, ma se le parti hanno voluto, attraverso la delegazione, giungere ad una novazione soggettiva, le uniche eccezioni opponibili saranno solo quelle ai rapporti tra creditore e delegato, non esistendo più la vecchia obbligazione ormai "novata". Si distingue, quindi, tra:
delegazione privativa |
è l'ipotesi normale, si realizza una successione nello stesso rapporto, con liberazione del debitore originario |
delegazione novativa |
il delegato diviene debitore in base ad un nuovo rapporto tra lui e il delegatario, mentre la vecchia obbligazione si estingue |
L'art. 1269 c.c. prevede anche la figura della
delegazione di pagamento.
Questa si distingue dalla delegazione su debito perché qui il delegante non
ordina al delegato di assumersi una obbligazione, ma gli ordina di
pagare, al suo posto, al creditore. Il rapporto è, quindi, tra delegante e
delegato, mentre il delegatario ne è sostanzialmente estraneo.
Come visto
la delegazione può essere anche liberatoria, ma cosa accade se dopo la
delegazione il delegato diviene insolvente?
Accade che il creditore non avrà
azione contro il delegante, salvo che ne abbia fatto espressa riserva e sempre
che il delegato non fosse insolvente già al tempo in cui ha contratto
l’obbligazione nei confronti del creditore delegatario (art. 1274 c.c.).
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