Articolo 1268. Delegazione cumulativa.
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si
obbliga verso il creditore, il debitore originario non č liberato
dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari
espressamente di liberarlo.
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non
puņ rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato
l'adempimento.
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