Mediazione
definizione |
è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza |
Il mediatore è, quindi, un soggetto indipendente dalle parti la cui attività consiste proprio nel metterle in contatto al fine di farle concludere un affare; in fondo il mediatore non fa altro che far incontrare la domanda e l'offerta di un determinato bene o servizio.
Essenziale, per aversi la figura del mediatore, è che egli rimanga imparziale fino alla conclusione del contratto.
Come si vede il codice non definisce la mediazione come un contratto, ma si
riferisce alla figura del mediatore e ciò ne rende incerta l'esatta collocazione
giuridica.
Si può ritenere che quando il mediatore agisce di sua iniziativa, non è
configurabile il rapporto contrattuale, mentre se ha ricevuto l'incarico
preventivamente, potrebbe configurarsi come contratto.
La questione è però ancora aperta, anche perché il mediatore non è tenuto ad
eseguire l'incarico ricevuto, e, d'altro canto, il diritto alla provvigione gli
spetta solo se il contratto è stato concluso con il suo intervento.
Ancora si ritiene in dottrina ( Ferri) che la mediazione non sarebbe un
contratto, ma un effetto del contratto concluso grazie all'intervento del
mediatore.
La giurisprudenza in genere ritiene la mediazione un contratto atipico (es.
cass. civ. 07/04/2005, n.7252);
in proposito la giurisprudenza sembra distinguere tra "contratto di mediazione"
quando le parti abbiano preventivamente affidato l'incarico al mediatore, e
"mediazione di contratto" quando tale atto non vi sia (1).
Da ciò dovrebbe discendere che l'atipicità vi sarebbe solo nel caso di
"mediazione di contratto" .
In base alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, il mediatore dev'essere iscritto in
appositi ruoli (registri) presso la camera di commercio. Vediamo le conseguenze
della mancata iscrizione:
conseguenze mancata iscrizione |
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Vediamo, ora, la posizione del mediatore:
posizione del mediatore |
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Il mediatore può anche assumere, infine, una posizione particolare
nell'affare in quanto può:
1. Rappresentare una delle parti nella esecuzione dell'affare;
2. Non rivelare il nome dell'altro contraente. In tal caso, secondo l'art.
1762
c.c., risponde dell'esecuzione del contratto;
3. Prestare fideiussione per una delle parti.
Da quanto visto da questi tre punti, potrebbe sembrare che il mediatore rompa
questo suo vincolo di imparzialità, e quindi far cessare la sua stessa figura di
mediatore che è basata sulla imparzialità. Ma a guardar bene l'intervento " di
parte" del mediatore, come la prestazione di una fideiussione, avviene quando la
sua opera si è sostanzialmente conclusa, perché si limita alla fase
dell'atto della conclusione, o dell'esecuzione del contratto.
Tornado sull'ipotesi prevista dall'art. 1762 viene da chiedersi se il
mediatore assuma la veste di parte contrattuale, nel caso in cui non nomini il
contraente.
A guardar bene, però, il primo comma dell'art. 1762, ci si accorge che il
mediatore non assume la veste di parte del contratto, ma ne risponde
dell'esecuzione, cioè ne diviene responsabile per questa;
se quindi, ad esempio, il contratto aveva ad oggetto una prestazione di un
facere infungibile da parte del contraente non nominato, il mediatore dovrà
risarcire il danno subito al primo contraente nel caso in cui non si manifesti
l'altro contraente non nominato.
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(1) (Estratto motivazione della sentenza cass. civ. 07/04/2005, n.7252)" il quale (mediatore) potrà assolvere al suo compito secondo il modello della "mediazione di contratto" (favorendo, cioè, l'utile contatto tra le parti), esistendo fenomeni di mediazione che non presuppongono un formale accordo tra le parti (di qui, la non esaustività del sintagma "contratto di mediazione"), con conseguente attribuzione, in tali casi, alla mediazione stessa del carattere della atipicità negoziale".