Legge 3 febbraio 1989 n.
39- Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253
concernente la disciplina della professione di mediatore.
Articolo 1
1. Le norme previste dalla presente legge si
applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del
codice civile,
eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici e per
i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere
applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
Articolo 2
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato
eagricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione,
nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere
l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o
occasionale.
2. Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari,
una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato
a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche
attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui
all'articolo 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della
Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio
della Repubblica italiana e avere raggiunto la
maggiore età;
b) avere il godimento dei diritti civili;
c) risiedere nella circoscrizione della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;
d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli
obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di
indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche
ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la
capacità professionale dell'aspirante in relazione
al ramo di mediazione prescelto. L'accesso all'esame è consentito a
quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso
imprese esercenti l'attività di mediazione oppure hanno frequentato un
apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell'esame
sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sentita la commissione centrale di cui all'articolo
4;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma delle
leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio
1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati
puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere
interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti
contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio,
ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione,
truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a
vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini
la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni.
4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attività viene
esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su
mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi
ad immobili od aziende.
Articolo 3
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di
mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere
ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare.
2. L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può
delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non
ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Gli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del ruolo
possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in
materia immobiliare da parte di enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti edegli
esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i
tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività
disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate,
anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione
debbono essere iscritti nel ruolo.
Articolo 4
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti
di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle
modalità degli esami di cui all'articolo 2.
2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
c) un rappresentante delle regioni, designato dalla commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281;
d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
e) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più
rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura
e dell'industria;
h) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura designato dalla Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate
dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i
mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.
3. La commissione dura in carica quattro anni; i membri svolgono il loro
incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.
4. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni
di segretario sono esercitate da un funzionario del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per ciascun componente effettivo della commissione è nominato un
membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei
membri effettivi.
Articolo 5
1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli,
compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la
gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza
prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività
di mediazione.
3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per
l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio
dell'attività di mediazione;
b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;
c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie
di mediazione che si intende esercitare.
4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di
moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni del
contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la commissione
di cui all'articolo 7.
Articolo 6
1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei
ruoli.
2. La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve
gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, sono determinate
dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale
di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli usi locali.
Articolo 7
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni
nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con
deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro armi.
Essa è composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno
dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a
livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della
maggiore rappresentatività;
c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione
designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a
livello nazionale.
2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti
per lo stesso numero e le medesime categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un
vicepresidente.
4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è
integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per
la costituzione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal
segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro
che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la
professione di mediatore.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del
bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Articolo 8
1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel
ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa tra euro 516 e euro 2.065 ed è tenuto alla restituzione alle
parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l'accertamento
dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la
riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al
comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si
applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché
l'articolo 2231 del codice civile.
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di
legge.
Articolo 9
I. Le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n.
1926,continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle
commissioni di cui all'articolo 7.
2. Nella prima applicazione della presente legge le commissioni
provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di
affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21
marzo 1958, n. 253.
3. Fino all'insediamento della commissione centrale di cui all'articolo
4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria,
dell'agricoltura e delle categorie interessate.
Articolo 10
1. Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del relativo
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.
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