Essendo il fallimento una procedura espropriativa, il suo fine ultimo è quello di trasformare i beni del fallito in una somma di denaro da ripartire tra i vari creditori, in maniera proporzionale ai crediti vantati e sempre nel rispetto delle cause di prelazione.
Rispetto al passato la riforma ha valorizzato le funzioni del curatore che deve predisporre un programma di liquidazione, dopo l'inventario.
Vediamo, nello schema, i passaggi fondamentali della procedura di liquidazione dell'attivo(artt. 104 ter - 117 l.f.)
![]() |
Nello schema abbiamo immaginato uno schema lineare della
liquidazione dell'attivo, e, in una situazione ideale, dovrebbe esservi prima la
liquidazione di tutti i beni del fallito, poi con il ricavato di questa, la
soddisfazione dei vari creditori; in realtà la liquidazione e il pagamento dei
creditori avviene, per così dire, poco per volta attraverso delle ripartizioni
parziali, seguite dalla ripartizione finale.
L'articolo cardine in merito alle procedure di ripartizione è il 110 l.f.
rubricato "procedimento di ripartizione" che tendenzialmente si estende a
a tutte le ripartizioni perché sia l'art. 109 ( il giudice delegato procede alla
distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni
seguenti) , sia l'art. 117 ( il giudice delegato, sentite le parti, ordina il
riparto finale secondo le norme degli articoli precedenti), ne fanno
indirettamente riferimento insieme ai criteri per dividere la somma ricavata
dalla liquidazione tra i vari creditori.
Vediamo, ora, in maniera più dettagliata nei collegamenti che seguono, le varie fasi relative alla liquidazione del patrimonio del fallito.
|