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I contratti per adesione sono spesso regolati da condizioni generali di contratto o redatti attraverso moduli o formulari.
L'impossibilità (o la difficoltà) per l'altro contraente di discutere le singole clausole, può portarlo ad accettarne alcune che possono risultare molto gravose, rendendo la sua posizione molto debole.
Queste clausole, proprio perché producono un forte squilibrio fra le parti, sono dette "vessatorie" e sono oggetto di una specifica disciplina nel caso siano contenute in condizioni generali di contratto o in contratti predisposti su moduli o formulari.
Prevede, infatti, il secondo comma dell'art. 1341 c.c., richiamato anche dal secondo comma dell'art. 1342 c.c. che
sono inefficaci le clausole vessatorie se non sono approvate espressamente per iscritto |
La sottoscrizione specifica di dette clausole serve ad attirare l'attenzione del contraente "debole" sulla posizione di svantaggio che va ad assumersi.
Ma vediamo quali solo le ipotesi previste dall'art. 1341, che ricordiamo, sono considerate dalla dottrina maggioritaria, tassative.
clausole vessatorie |
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Questa tutela, però si è spesso dimostrata inefficace, perché il consumatore firmava automaticamente dette clausole proprio a causa della sua posizione di debolezza contrattuale.
In considerazione di ciò, si è prevista una nuova disciplina, specifica per i
consumatori, delle clausole vessatorie che si aggiunge a quella generale che
continua ad applicarsi a tutti soggetti siano essi consumatori o meno;
La legge 6 febbraio 1996 n. 52 aveva aggiunto cinque articoli al
codice civile (1469 bis-sexies)
per la tutela del consumatore contro le clausole vessatorie.
Tale disciplina è stata però sostituita dal nuovo "codice del consumo" che
si applica nei rapporti tra consumatori e professionisti, e a tale codice fa ora
riferimento il nuovo articolo 1469 bis; degli aspetti generali e delle clausole
vessatorie nel codice del consumo ce ne occuperemo nei successivi paragrafi.
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