Articoli 1469 bis ter quater quinquies sexies.
Articolo 1469-bis. Clausole vessatorie nel contratto
tra
professionista e consumatore.
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per
oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto.
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona
fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel
quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto
di cui al primo comma.
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto
o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore
nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte
del professionista;
3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore
della compensazione di un debito nei confronti del professionista
con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad
una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua
volontà;
5) consentire al professionista di trattenere una somma di
denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il
contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di
esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a
titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente
d'importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire
al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata
dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a
tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso
di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare
la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a
clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o
del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia
determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del
bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il
prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello
originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la
conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello
previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al
rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo
nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei
diritti di quest'ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza
dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove,
inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente
dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto
dell'articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo
indeterminato il professionista può, in deroga ai
numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le
condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il
professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato
motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso di interesse o
l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha
diritto di recedere dal contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il
cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la
compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali
internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le
modalità di variazione siano espressamente descritte.
Articolo 1469-ter. Accertamento della vessatorietà
delle clausole.
La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o
del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze
esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto
medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla
determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo
dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e
comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che
siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in
convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati
membri dell'Unione Europea o l'Unione Europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati
oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti
per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe
sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di
clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati
oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Articolo 1469-quater. Forma e interpretazione.
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte
al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo
chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore.
Articolo 1469-quinquies.Inefficacia.
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469-bis e 1469-ter
sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per
oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in
caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento
totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del
professionista;
3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole
che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della
conclusione del contratto.
L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nel confronti del fornitore per i danni che
ha subito in conseguenza della declaratoria d'inefficacia delle clausole
dichiarate abusive.
È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al
contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di
privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo,
laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di
uno Stato membro dell'Unione europea.
Articolo 1469-sexsies. Azione inibitoria.
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca
l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente
capo.
L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai
sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più
giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
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