L'argomento della successione necessaria è trattato nel codice nell'ambito delle disposizioni generali sulle successioni, e non come un tipo particolare di successione, che si affianca a quella legittima e testamentaria.
Questa sistemazione può apparire strana, perché la successione necessaria si verifica di regola quando c'è un testamento, ma il testatore ha leso la quota di coloro che avevano diritto a una parte dell'eredità o a una parte dei beni ereditari, i legittimari, appunto.
Ma se guardiamo con attenzione le norme sulla successione necessaria,
scopriamo che questa può verificarsi anche quando non ci sia stato testamento,
quando, cioè, il defunto ha con delle donazioni, effettuate in vita, leso i
diritti dei legittimari.
Da tutto ciò si intende come le regole sulla successione necessaria riguardino entrambi i tipi di successione legittima e testamentaria, e s'intende, altresì, come con la successione necessaria non vi sia un terzo tipo di vocazione (necessaria), ma si è voluto garantire un diritto a determinati soggetti, indipendentemente dall'acquisto della qualifica di erede.
Può accadere, allora, che vi sia vocazione legittima, ma a causa delle
donazioni del defunto gli eredi potranno agire come legittimari, per reintegrare
la loro quota; la stessa cosa può verificarsi quando il testatore, pur
istituendo degli eredi, li leda nella quota che gli spetta come legittimari; in
entrambi questi casi avremo degli eredi, ma che hanno visto ledere i loro
diritti in quanto legittimari.
Se, invece, il testatore ha disposto interamente
del suo patrimonio, non indicando come erede nessuno dei legittimari, avremo dei
legittimari, ma non degli eredi.
Questa precisazione è importante perché il legittimario può essere o meno un
erede, e la differenza diviene evidente nel caso di azione di riduzione, di cui
ci occuperemo più avanti, perché:
Come si è visto vi può essere un legittimario pretermesso, cioè non
considerato nel testamento che ha indicato altri come eredi. Viene da
chiedersi se questo legittimario acquisti o meno la qualifica di erede. Non
essendo stato indicato come erede e non avendo accettato l'eredità non è un
erede, ma può diventarlo.
Il legittimario pretermesso ( e non solo lui)
può esercitare un'azione giudiziaria di riduzione delle disposizioni
testamentarie (artt. 554, 555, 564 c.c.) lesive della sua quota. In seguito
al buon esito dell'azione conseguirà la qualità di erede perché avrà
conseguito una quota dell'eredità. L'accettazione dell'eredità sarebbe
quindi implicita nell'esercizio dell'azione ma avrà effetto solo quando sarà
passata in giudicato la sentenza che accoglie la domanda del legittimario
pretermesso.
C'è però da osservare che non tutti gli autori sono
d'accordo con la tesi secondo cui il legittimario pretermesso diventi poi
erede (Azzariti, Ferri); Ferri in particolare ritiene che il pretermesso
abbia solo diritto a una quota di utile netto e non consegua una quota
dell'eredità in seguito all'esercizio dell'azione di riduzione.
Cerchiamo, quindi, di puntualizzare i vari concetti esposti, definendo i protagonisti e le situazioni che incontreremo nella nostra analisi.
successione necessaria |
si indicano i diritti sui beni del defunto che spettano a categorie di soggetti determinate dall'art. 536 c.c. |
legittimari |
sono le persone cui è riservata una parte dei beni ereditari |
legittimario pretermesso |
è il soggetto che è stato completamente escluso dalla successione con un testamento, successione che è andata a totale vantaggio di altri soggetti |
diritto alla legittima |
non indica il diritto a succedere quando manchi un testamento ( il caso cioè dei diritti dei chiamati in base ad una successione legittima) ma il diritto dei legittimari alla quota dei beni ereditari loro destinata dalla legge |
intangibilità della legittima |
il testatore non può disporre della quota riservata ai legittimari. Il diritto alla legittima è quindi intangibile. |
Ricordiamo ancora, che si può essere esclusi, per testamento, dalla successione, nonostante il rapporto di parentela, anche indipendentemente dall'indegnità. Dispone, infatti, l’art. 448 bis introdotto dalla l. 219\2012, rubricato “Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli” secondo il quale:” Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione”.
Avendo quindi definito che cos'è la successione necessaria, vediamo come si svolge in pratica cliccando sui collegamenti posti qui sotto.
|
|