nozione |
è l'azione concessa al legittimario che ha visto ledere, in tutto o in parte, la sua quota di legittima a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni effettuate dal defunto. Con questa azione si tende ad ottenere la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni allo scopo di reintegrare la quota di legittima |
Abbiamo visto come si calcola la quota riservata ai legittimari; se da questo
calcolo risulta lesa, si può agire con l'azione di
riduzione;
riduzione di cosa?
Delle disposizioni testamentarie (legati
compresi), delle donazioni effettuate che, appunto, si riducono in modo da
integrare la quota spettante al legittimario.
L'art. 557 c.c. ci indica chi sono i soggetti che possono proporre l'azione, i legittimati attivi:
legittimati attivi |
i legittimari lesi in tutto o in parte nella loro quota di legittima, i loro eredi o aventi causa |
Come si vede il diritto alla legittima ( e alla relativa azione) può essere trasmesso per atto tra vivi o mortis causa ( si parla, infatti, di "eredi o aventi causa").
Il diritto è "irrinunciabile" finché il donante è in vita, ma la rinuncia può avvenire dopo la morte del donante.
Potrebbe accadere che il de cuius abbia posto in essere delle vendite simulate, per evitare l'azione di riduzione; in questo caso al legittimario converrà prima dimostrare la simulazione e poi agire in riduzione.
Vediamo, ora, chi sono i legittimati passivi.
legittimati passivi |
eredi, legatari o donatario, coloro, cioè, che sono stati beneficiari della disposizione lesiva |
Ma come si riducono le disposizioni lesive?
Ci rispondono gli artt. 558 e ss.
Come prima regola è stabilito che:
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari |
Riduzione proporzionale, quindi, ma il testatore potrebbe aver stabilito che la riduzione non avvenga in maniera proporzionale; in questo caso le altre disposizioni non sono ridotte, a meno che non si riesca a integrare la quota riservata ai legittimari.
Potrebbe accadere che, nonostante le riduzioni delle disposizioni testamentarie, non si giunga ad integrare la quota di legittima.
In tal caso la riduzione riguarderà delle donazioni, procedendo in tal modo:
si riducono le donazioni cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori |
Se, quindi, la riduzione dell'ultima (donazione) sarà insufficiente, si passera alla precedente; nel caso sia ancora insufficiente, a quella ancora anteriore e così via.
Si è giunti, quindi, alla riduzione e si è stabilito quanto deve
dare il beneficiario al legittimario, ma come si procede praticamente alla
riduzione?
Con la restituzione totale o parziale del bene.
L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria
decennale.
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