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Video, la simulazione |
nozione | simulare vuol dire fingere, nella simulazione la parti di un contratto fingono di stipularlo ma, in realtà, o non ne stipulano nessuno (simulazione assoluta) oppure ne pongono in essere un tipo diverso rispetto a quello che appare (simulazione relativa) |
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Come si vede dalla nozione, le parti d'accordo e consapevolmente fingono di
stipulare un contratto perché vogliono che all'esterno (e quindi nei confronti
dei terzi) appaia una certa situazione giuridica da poter invocare quando
occorra, mentre all'interno è rilevante ciò che hanno stabilito tra loro circa
il contratto simulato.
Elemento fondamentale della simulazione è, quindi, "l'accordo simulatorio"
cioè quello che le parti hanno stabilito in merito al negozio simulato, cioè sul
fatto che il contratto è simulato e non ha effetto tra le parti. L'accordo
simulatorio è essenziale per l'idea stessa di simulazione, deve essere precedente
o contemporaneo all'atto simulato e non va diffuso con la
controdichiarazione che serve solo a provare per iscritto l'esistenza
dell'accordo, atto che potrebbe anche mancare.
La simulazione è prevista dall'articolo 1414 c.c. che ne distingue due tipi:
simulazione assoluta |
le parti vogliono solo fingere di porre in essere un contratto ma non vogliono nessuno come nel caso in cui si finge di vendere una casa ma questa rimane di proprietà del finto venditore. Il contratto simulato non ha effetto tra le parti |
simulazione relativa |
le parti fingono di stipulare un contratto mentre, in realtà ne pongono in essere un altro: si simula di vendere una casa, ma questa viene donata al finto acquirente. In questo caso vale il negozio dissimulato, cioè la donazione, mentre non ha effetto la finta vendita |
In caso di simulazione relativa l'atto dissimulato per essere valido deve avere i requisiti di sostanza e di forma voluti dalla legge; nell'esempio fatto, la dissimulata donazione dovrebbe essere fatta per atto pubblico, ma parte rilevante della dottrina ritiene che il requisito della forma sia soddisfatto quando l'atto simulato ( e quindi nell' esempio la vendita) abbia i requisiti di forma necessari per la validità dell'atto dissimulato (cioè vendita per atto pubblico simulando una donazione). Il negozio simulato è inefficace, e per questo motivo si parla spesso di nullità di tale negozio, ma tale posizione lascia perplessi, sia perché lo stesso art. 1414 fa riferimento esplicito alla inefficacia, più che alla nullità, sia perché l'intera disciplina del negozio simulato ( pensiamo alle limitazioni alla prova testimoniale) non adatta perfettamente con l'ipotesi di nullità.
Di solito la simulazione ha ad oggetto un negozio giuridico, ma in altri casi può riguardare una delle parti del negozio, si distingue in proposito tra:
simulazione relativa oggettiva |
il negozio simulato è diverso in tutto o in parte da quello dissimulato |
simulazione relativa soggettiva |
si finge di stipulare il negozio con una parte mentre questo avrà effetto nei confronti di una parte diversa da quella apparente |
Nella simulazione soggettiva una delle parti è un semplice "prestanome";
quest'ultimo, in realtà, è parte negoziale solo in apparenza mentre vera ed
unica parte negoziale è quella che non appare, titolare dell'interesse
negoziale, che usa il prestanome come uno schermo.
È chiara la differenza tra questa ipotesi e quella relativa alla rappresentanza
indiretta; qui, infatti, il prestanome non acquista nemmeno per un attimo la
veste di parte negoziale e non esiste alcun contratto di mandato , mentre nella
rappresentanza indiretta, di regola, c'è un contratto di mandato ed il mandatario
acquista per sé con l'obbligo di ritrasferire gli effetti del negozio al
mandante.
Non bisogna confondere, inoltre, la simulazione con il
negozio indiretto ed il
negozio fiduciario. In entrambi i casi, infatti, i negozi producono gli
effetti voluti, cosa che non accade nella simulazione.
Sino ad ora abbiamo parlato degli effetti della simulazione nei confronti delle parti, vediamo ora, cliccando sul collegamento, degli effetti nei confronti dei terzi
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