Effetti della simulazione nei confronti dei terzi |
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Abbiamo visto gli effetti della simulazione nei confronti delle parti, giungendo alla conclusione che tra loro ha valore solo quanto realmente voluto e non l'apparenza del negozio simulato.
Il discorso cambia in relazione ai terzi che possono aver fatto affidamento su quanto appariva nel contratto simulato, magari acquistando un bene da colui che sembrava essere l'acquirente e quindi il proprietario. Che fare in questi casi?
Per rispondere alla domanda dobbiamo distinguere diverse ipotesi:
terzi che sono pregiudicati dalla simulazione |
sono gli aventi causa del simulato alienante (del finto venditore) come i suoi eredi; questi, senza limitazione di mezzi di prova, possono far valere la realtà sulla finzione che appare dal contratto simulato |
terzi che hanno acquistato diritti dal titolare apparente |
sono coloro che in base al contratto
simulato hanno acquistato diritti dal finto acquirente del bene; in questo
caso bisogna distinguere: 1. acquisto dei terzi avvenuto in buona fede: l'acquisto è fatto salvo nonostante che il negozio da cui i terzi derivano il loro diritto sia solo simulato; 2. acquisto dei terzi avvenuto in mala fede: in tal caso i terzi sapevano della simulazione ed il loro acquisto non può essere opposto a coloro, parti o aventi causa, che intendono far valere la realtà sull'apparenza del contratto simulato |
Un discorso a parte deve essere fatto in merito agli effetti della simulazione nei confronti dei creditori delle parti; ne avremo, infatti, due categorie:
1. i creditori del simulato alienante che avranno tutto l'interesse a far valere la simulazione poiché vogliono far tornare nel patrimonio del loro debitore quello che (apparentemente) ne era uscito;
2. i creditori del simulato acquirente che avranno un interesse opposto ai primi in quanto vorranno far considerare efficace l'atto di acquisto del loro debitore in modo da essere più garantiti.
Potrebbe accadere, infatti, che entrambe le categorie di creditori intendano soddisfarsi sul bene oggetto del contratto simulato. Chi prevarrà?
È intuitivo che prevarranno i creditori del simulato alienante in quanto
deve prevalere la realtà sulla finzione (il bene non è mai uscito dal patrimonio
del loro debitore) ma quando il loro credito è sorto dopo la finta alienazione
prevarranno i creditori del simulato
acquirente;
riassumiamo le nostre conclusioni nella sottostante tabella:
se il credito è sorto prima del contratto simulato | i creditori chirografari del simulato alienante prevarranno sui creditori chirografari del simulato acquirente; in tal caso la realtà prevale sulla finzione |
se il credito è sorto dopo il contratto simulato | prevarranno i creditori chirografari del simulato acquirente sui creditori chirografari del simulato alienante perché questi ultimi hanno fatto affidamento sul patrimonio del loro debitore che, al momento della nascita del credito, appariva privo del bene oggetto del contratto simulato |
Come si vede dalla tabella la situazione che abbiamo descritto fa riferimento ai creditori "chirografari" che sono quelli che non sono garantiti da pegno o ipoteca; di conseguenza l'esistenza di tali diritti di garanzia salvaguarderà la posizione dei creditori titolari di tali diritti indipendentemente dal momento in cui è sorto il loro credito.
Chiudiamo l'argomento accennando al problema dei mezzi di prova che possono essere proposti per provare l'avvenuta simulazione; distinguiamo infatti tra:
simulazione fatta valere dalle parti | potranno far valere la simulazione solo con atto scritto che di solito di identifica con la controdichiarazione o ricorrendo al giuramento; non potranno valersi di testimoni a meno che non si voglia provare l'illiceità del contratto dissimulato |
simulazione fatta valere dai terzi o dai creditori | potranno far valere la simulazione con qualsiasi mezzo di prova |
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