La convocazione.
Primo problema: chi deve convocare
l’assemblea?
Di regola l’organo amministrativo, per la precisione consiglio di
amministrazione o il consiglio di gestione (nel sistema dualisitico), e ciò
accade di loro iniziativa per adempiere ai doveri che derivano dalla legge o
dallo statuto.
Ma è previsto che l’organo amministrativo debba convocare l’assemblea
almeno una volta all’anno entro il termine
stabilito dallo statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, anche se si può stabilire un termine maggiore quando si
tratta di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano
particolari esigenze dovute alla struttura o all’oggetto della società.
L’organo amministrativo ha quindi, nei limiti di
legge, la competenza alla convocazione dell’assemblea, ma i soci possono
obbligare gli amministratori alla convocazione, quando questa sia
richiesta: |
In tutti e due i casi lo statuto può prevedere una
percentuale minore.
Non è ammissibile tale richiesta da parte dei soci, per argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Se gli amministratori, in seguito alla legittima richiesta dei soci, convocano l’assemblea, tutto a posto, ma può darsi che non lo facciano. |
E allora saranno gli organi di controllo che provvederanno
alla convocazione (sindaci, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo
sulla gestione) che dovranno convocare l’assemblea. Ma se nemmeno questi organi
vi provvedono, e allora interverrà il tribunale (su ricorso dei soci) che dove
ritenga ingiustificata la mancata convocazione, la ordinerà con decreto,
designandone il presidente.
Immaginiamo, però, che l’organo amministrativo decida di
convocare l’assemblea, ma sorge un altro problema: dove convocare l’assemblea, e
quindi, dove devono riunirsi i soci?
Se lo statuto non dispone diversamente, nel comune dove ha sede la società, e
ciò vuol anche dire che non necessariamente deve essere convocata nella sede
della società, quindi anche nella sala congressi di un albergo, cosa probabile
quando i soci sono molti.
Abbiamo visto dove e in quali occasioni si dovrà convocare l’assemblea, ma non abbiamo certo finito di illustrare il procedimento assembleare, perché dobbiamo chiederci: come, con quali forme sarà necessario convocare l’assemblea? |
In primo luogo sarà necessario avvertire i soci, e quindi
l’organo amministrativo dovrà inviargli un avviso di convocazione con
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere
fissato il giorno per la seconda convocazione.
Questo avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o
in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno
cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite da leggi speciali. Una
procedura decisamente gravosa, ma è prevista in via generale e, soprattutto,
per le società che non fanno ricorso al capitale di rischio, lo statuto può
prevedere la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima
dell'assemblea. Una raccomandata A.R. o anche un invio tramite posta elettronica
certificata può andar bene in questi casi.
La funzione dell’avviso è intuitiva, far conoscere ai soci della convocazione
dell’assemblea, ma anche renderli consapevoli degli argomenti da trattare, in
modo che possano prepararsi a votare.
Può darsi però che non siano state rispettate le forme richieste per la
convocazione, e quindi la delibera stessa rischia di essere invalida, mentre se
la delibera è presa senza che vi sia stata la convocazione, sarà nulla.
Nel caso, quindi, in cui la convocazione vi sia, ma senza le formalità previste
(ad es. manca l’ordine del giorno) si potrà comunque tenere regolarmente
l’assemblea a condizione che sia rappresentato l'intero capitale sociale e
partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo. Si parla in questi casi di assemblea totalitaria,
ma in queste ipotesi ogni partecipante può opporsi alla discussione degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Si dovranno poi
tempestivamente informare delle deliberazioni assunte dall’assemblea ai
componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. È vero però
che anche nel caso di assemblea regolarmente convocata, i soci che rappresentano
almeno 1\3 del capitale sociale possono chiedere il rinvio dell’assemblea non
oltre cinque giorni, se dichiarano di non essere sufficientemente informati
sugli oggetti della delibera, un potere di rinvio che non può essere usato più
di una volta.
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