La divisione dell'eredità

nozione
(art. 713 c.c.)

è la facoltà che la legge attribuisce a ciascun  coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria

Grazie a questa facoltà riconosciuta dall'art. 713, ogni coerede può sciogliersi dalla comunione ereditaria e divenire unico proprietario dei beni che gli verranno assegnati.

Vediamone nelle successive tabelle le caratteristiche essenziali.

termine per chiedere la divisione

l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 713 è imprescrittibile, tuttavia se vi sono eredi istituiti minori d'età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo se non dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età.
Il testatore, inoltre, può disporre che la divisione anche parziale non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Il tribunale potrà, tuttavia, disporre consentire la divisione anche prima dei termini suddetti se ricorrono gravi circostanze

oggetto della divisione

beni facenti parti dell'eredità; la divisione può aversi anche se la divisione ha per oggetto beni immobili non facilmente divisibili.
In tal caso la divisione deve avvenire attribuendo il bene per intero nella porzione del coerede che ha diritto alla quota maggiore o ai coeredi che ne chiedono congiuntamente l'attribuzione ( art. 720 c.c.)

La divisione può essere di tre tipi, amichevole, giudiziale o testamentaria.

Cominciamo dalla prima che si ha quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto.
In sintonia con la tesi che ritiene la natura dichiarativa, e non costitutiva, della divisone ereditaria, si giunge alla conclusione cha anche questo contratto abbia tale natura dichiarativa ; di conseguenza il contratto ha effetto retroattivo attribuendo il diritto sul singolo bene a ciascun erede sin dal momento della successione.

Passiamo alla divisone giudiziale. 

divisione giudiziale

è promossa da uno o più eredi quando preferiscano adire l'autorità giudiziaria per giungere alla divisione. Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio necessario poiché devono essere chiamati a partecipare al giudizio tutti i coeredi

la divisione si svolge attraverso distinte fasi

1. formazione della massa ereditaria compresi i beni che sono stati donati ai coeredi dal de cuius; se il coerede era debitore del defunto deve imputare alla sua quota il valore del suo debito ( artt. 724 e 725 c.c.)
2. stima dei beni ( art. 726 c.c.) secondo il loro valore di mercato , tuttavia il testatore può indicare una persona che effettui la stima che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua
3. formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede ( art. 726 c.c.), ma se il testatore ha indicato le porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi; nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro
4. assegnazione o attribuzione delle porzioni (art. 729 c.c.). L'assegnazione si ha quando le porzioni sono uguali ed è fatta mediante estrazione a sorte, mentre l'attribuzione si ha quando le porzioni sono diseguali

Veniamo, infine, alla divisone testamentaria.
Questa è effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi ( art. 734 c.c.);
Potrebbe accadere che il testatore  preveda la formazione dei c.d. "assegni divisionali" con i quali  indica con quali beni dovranno essere formate le pozioni ( art. 733 c.c.).
In tal caso vi è comunque comunione ereditaria e gli assegni divisionali sono stati previsti dal testatore in vista di una possibile divisone; non è questa, quindi, l'ipotesi dell'art. 734 che si riferisce, secondo l'opinione preferibile, al caso in cui la divisione del testatore impedisce il sorgere della comunione ereditaria attraverso la concreta attribuzione dei beni ai singoli eredi.
In definitiva l'ipotesi dell'art. 734 non sarebbe vera divisione poiché mancherebbe il fondamentale presupposto della  precedente comunione ereditaria.

La divisone testamentaria è nulla quando il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti ( art. 735 c.c.), mentre se dalla divisione è stato leso il diritto alla legittima l'atto non è nullo, ma il coerede leso nella sua quota di riserva  può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Gli artt. 761 e ss. del codice civile si occupano dei casi di annullamento e rescissione della divisone ereditaria, vediamoli;

annullamento

è possibile attenere l'annullamento quando la divisone  è l’effetto di violenza o di dolo; non è previsto il caso di errore. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto

rescissione per lesione
( art. 763 c.c.)

la divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. Non hanno importanza, a differenza di quanto accade nella azione generale di rescissione, i motivi che hanno portato alla lesione, essendo rilevante il solo squilibrio oggettivo di oltre un quarto. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione. È possibile anche quando vi sia stata divisone effettuata dal testatore quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante

Dalla lettura dell'art. 763 si potrebbe desumere che la rescissione sia possibile solo quando vi sia stata formale divisione ereditaria;
l'art. 764, però, precisa che l'azione è possibile anche quando vi sia stato un qualsiasi altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.
In altre parole può darsi che i coeredi invece di procedere alla divisone, abbiano compiuto degli atti con i quali si giunga allo stesso risultato della divisone ereditaria, come, ad esempio, la cessione di quote tra coeredi. La rescissione sarà quindi possibile anche in questo caso, vi sono dei casi, però, in cui la rescissione non è ammessa; vediamoli:

  1. Quando con una transazione si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, anche se non si era intrapresa una lite giudiziaria;

  2. Contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.

Se l'azione di rescissione ha successo, la divisone andrà rifatta, ma il coerede che si è visto attribuire una quota maggiore di beni potrà impedire la divisione (o far cessare l'azione di rescissione)  dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

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