nozione |
è la facoltà che la legge attribuisce a ciascun coerede di chiedere la cessazione della comunione ereditaria |
Grazie a questa facoltà riconosciuta dall'art. 713, ogni coerede può sciogliersi dalla comunione ereditaria e divenire unico proprietario dei beni che gli verranno assegnati.
Vediamone nelle successive tabelle le caratteristiche essenziali.
termine per chiedere la divisione |
l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 713 è
imprescrittibile, tuttavia se vi sono eredi istituiti minori d'età, il
testatore può disporre che la divisione non abbia luogo se non dopo un anno
dal raggiungimento della maggiore età. Il testatore, inoltre, può disporre che la divisione anche parziale non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Il tribunale potrà, tuttavia, disporre consentire la divisione anche prima dei termini suddetti se ricorrono gravi circostanze |
oggetto della divisione |
beni facenti parti dell'eredità; la divisione
può aversi anche se la divisione ha per oggetto beni immobili non facilmente
divisibili. In tal caso la divisione deve avvenire attribuendo il bene per intero nella porzione del coerede che ha diritto alla quota maggiore o ai coeredi che ne chiedono congiuntamente l'attribuzione ( art. 720 c.c.) |
La divisione può essere di tre tipi, amichevole, giudiziale o testamentaria.
Cominciamo dalla prima che si ha quando i coeredi
raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo
contratto.
In sintonia con la tesi che ritiene la natura dichiarativa, e non costitutiva,
della divisone ereditaria, si giunge alla conclusione cha anche questo contratto abbia tale
natura dichiarativa ; di conseguenza il contratto ha effetto retroattivo
attribuendo il diritto sul singolo bene a ciascun erede sin dal momento della
successione.
Passiamo alla divisone giudiziale.
divisione giudiziale |
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Veniamo, infine, alla divisone testamentaria.
Questa è effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli
eredi ( art. 734 c.c.);
Potrebbe accadere che il testatore preveda la formazione dei c.d. "assegni
divisionali" con i quali indica con quali beni dovranno essere formate le
pozioni ( art. 733 c.c.).
In tal caso vi è comunque comunione ereditaria e gli
assegni divisionali sono stati previsti dal testatore in vista di una possibile
divisone; non è questa, quindi, l'ipotesi dell'art. 734 che si riferisce, secondo
l'opinione preferibile, al caso in cui la divisione del testatore impedisce il
sorgere della comunione ereditaria attraverso la concreta attribuzione dei beni
ai singoli eredi.
In definitiva l'ipotesi dell'art. 734 non sarebbe vera divisione poiché
mancherebbe il fondamentale presupposto della precedente comunione
ereditaria.
La divisone testamentaria è nulla quando il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti ( art. 735 c.c.), mentre se dalla divisione è stato leso il diritto alla legittima l'atto non è nullo, ma il coerede leso nella sua quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.
Gli artt. 761 e ss. del codice civile si occupano dei casi di annullamento e rescissione della divisone ereditaria, vediamoli;
annullamento |
è possibile attenere l'annullamento quando la divisone è l’effetto di violenza o di dolo; non è previsto il caso di errore. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto |
rescissione per lesione |
la divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. Non hanno importanza, a differenza di quanto accade nella azione generale di rescissione, i motivi che hanno portato alla lesione, essendo rilevante il solo squilibrio oggettivo di oltre un quarto. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione. È possibile anche quando vi sia stata divisone effettuata dal testatore quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante |
Dalla lettura dell'art. 763 si potrebbe desumere che
la rescissione sia possibile solo quando vi sia stata formale divisione
ereditaria;
l'art. 764, però, precisa che l'azione è possibile anche quando vi
sia stato un qualsiasi altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i
coeredi la comunione dei beni ereditari.
In altre parole può darsi che i coeredi
invece di procedere alla divisone, abbiano compiuto degli atti con i quali si
giunga allo stesso risultato della divisone ereditaria, come, ad esempio, la
cessione di quote tra coeredi. La rescissione sarà quindi possibile anche in
questo caso, vi sono dei casi, però, in cui la rescissione non è ammessa;
vediamoli:
Quando con una transazione si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, anche se non si era intrapresa una lite giudiziaria;
Contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
Se l'azione di rescissione ha successo, la divisone andrà rifatta, ma il coerede che si è visto attribuire una quota maggiore di beni potrà impedire la divisione (o far cessare l'azione di rescissione) dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all’attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
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