Articolo
734. Divisione fatta dal testatore.
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo
nella divisione anche la parte non disponibile.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni
lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono
attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa
volontà del testatore.
|