Registro delle imprese

 

Il registro delle imprese, regolato agli articoli 2188 e ss. del codice civile e da numerose norme speciali, ha il compito di rendere pubbliche le imprese esistenti e i fatti che le riguardano. Il registro è istituito presso le camere di commercio competenti per territorio, è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta Camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, e opera sotto la vigilanza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Con il registro ( previsto del codice nel 1942, ma attuato solo nel 1996) si vuole ottenere un'anagrafe completa di tutte le imprese esistenti sul territorio, e devono in pratica essere iscritti tutti i fatti più importanti che riguardano la vita di un'impresa ( intesa in senso lato come si specificherà in seguito). 
La funzione del registro è quindi di pubblicità che può essere di due tipi:

  1. Dichiarativa, (sezione ordinaria) riguarda le imprese commerciali e ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti registrati; la mancata iscrizione comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza;
  2. Pubblicità notizia, (sezioni speciali) serve solo a fornire ai terzi informazioni circa la vita dell'impresa piccola, artigiana o agricola. Non rende gli atti iscritti inopponibili ai terzi, ma la mancata iscrizione comporta delle sanzioni amministrative. Ricordiamo, però, che in base al d.lgs. 228\2001 per le società agricole, l'iscrizione, seppure effettuata nelle sezioni speciali, ha anche efficacia di pubblicità legale.
    Con il citato decreto legislativo si è di fatti spezzata la logica della diversa efficacia delle iscrizioni nella sezione ordinaria e nelle sezioni speciali poiché anch'esse hanno efficacia di pubblicità dichiarativa e non più di  pubblicità notizia, seppure limitata agli imprenditori e alle società semplici che svolgono attività agricola; è anche vero, però, che potendo gli imprenditori agricoli gestire aziende anche di grandi dimensioni, si è preferito equipararli in merito alla efficacia della iscrizione agli imprenditori commerciali.
     

Vediamo, ora, da vicino la struttura ed il procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese:

Struttura
SEDE: camera di commercio della provincia 

 

DIREZIONE: conservatore 

 

VIGILANZA: giudice delegato dal presidente del tribunale

 

Passiamo a considerare il procedimento d'iscrizione regolato dagli artt. 2189 c.c. e ss., ricordando che le parole in corsivo indicano un collegamento ipertestuale.


Nel caso in cui l'imprenditore non provveda all'iscrizione, pur essendone obbligato, l'ufficio del registro lo invita a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, e in via telematica devono essere inviate le dichiarazioni previste dalla legge.