Registro delle imprese
Il registro delle imprese, regolato agli articoli
2188 e ss. del codice civile e da numerose
norme speciali, ha il
compito di rendere pubbliche le imprese esistenti e i fatti che le riguardano.
Il registro è istituito presso le camere di commercio competenti per territorio,
è diretto
da un Conservatore, nominato
dalla Giunta Camerale nella persona
del Segretario Generale o
di un
dirigente
della Camera
di Commercio stessa, e opera sotto la
vigilanza di un Giudice
Delegato nominato
dal Presidente
del tribunale
del capoluogo
di provincia. Con il registro (
previsto del codice nel 1942, ma attuato solo nel 1996) si vuole ottenere
un'anagrafe completa di tutte le imprese esistenti sul territorio, e devono in
pratica essere iscritti tutti i fatti più importanti che riguardano la vita di
un'impresa ( intesa in senso lato come si specificherà in seguito).
La funzione del registro è quindi di pubblicità che può essere di due tipi:
- Dichiarativa, (sezione ordinaria) riguarda le
imprese commerciali e ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti
registrati; la mancata iscrizione comporta la inopponibilità dei fatti non
registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a
conoscenza;
- Pubblicità notizia, (sezioni speciali) serve solo a
fornire ai terzi informazioni circa la vita dell'impresa piccola, artigiana
o agricola. Non rende gli atti iscritti inopponibili ai terzi, ma la mancata
iscrizione comporta delle sanzioni amministrative. Ricordiamo, però, che in
base al d.lgs. 228\2001 per le società agricole,
l'iscrizione, seppure effettuata nelle sezioni speciali, ha anche efficacia
di pubblicità legale.
Con il citato decreto legislativo si è di fatti spezzata la logica della
diversa efficacia delle iscrizioni nella sezione ordinaria e nelle sezioni
speciali poiché anch'esse hanno efficacia di pubblicità dichiarativa e non
più di pubblicità notizia, seppure limitata agli imprenditori e alle
società semplici che svolgono attività agricola; è anche vero, però, che
potendo gli imprenditori agricoli gestire aziende anche di grandi
dimensioni, si è preferito equipararli in merito alla efficacia della
iscrizione agli imprenditori commerciali.
Vediamo, ora, da vicino la struttura ed il procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese:
Struttura |
SEDE:
camera di commercio della provincia
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DIREZIONE: conservatore
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VIGILANZA: giudice delegato dal presidente del tribunale
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Passiamo a considerare il procedimento d'iscrizione regolato dagli artt. 2189
c.c. e ss., ricordando che le parole in corsivo indicano un collegamento
ipertestuale.
Nel caso in cui l'imprenditore non provveda
all'iscrizione, pur essendone obbligato, l'ufficio del registro lo
invita a richiederla entro un congruo termine.
Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può
ordinarla con decreto.
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, e in via
telematica devono essere inviate le dichiarazioni previste dalla legge.