Articolo 2188 e ss. Registro delle imprese.

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. 
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. 
Il registro è pubblico.

 

Art. 2189.Modalità dell'iscrizione.

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. 
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 
Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.

 

Art. 2190. Iscrizione d'ufficio.

Se una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

 

Art. 2191. Cancellazione d'ufficio.

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

 

Art. 2192. Ricorso contro il decreto del giudice del registro.

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro. 
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

 

 

Art. 2193. Efficacia dell'iscrizione.

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. 
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. 
Sono salve le disposizioni particolari della legge.

 

Art. 2194. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione.

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da 10 euro a 516 euro .

 

Articolo 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 
4) un'attività bancaria o assicurativa; 
5) altre attività ausiliarie delle precedenti. 
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

 

Art. 2196. Iscrizione dell'impresa.

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: 
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza; 
2) la ditta; 
3) l'oggetto dell'impresa; 
4) la sede dell'impresa; 
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori. 
All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori. 
L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.


 

Art. 2197 sedi secondarie
L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa. 
Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa. 
La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.
L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.