Le Intese

 
 
definizione sono gli accordi o le pratiche concordati tra imprese e le deliberazioni di consorzi o associazioni di imprese; queste sono vietate quando abbiano come scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante

Come si vede dalla definizione le intese possono consistere in accordi o comportamenti (sempre concordati) volti a limitare la concorrenza. In altre parole può accadere che di fronte a certi eventi del mercato (come un aumento del prezzo del petrolio) appare che tutte le compagnie petrolifere che operano in Italia aumentino il prezzo della benzina nella stessa misura, magari perché si sono preventivamente accordate in tal senso.
Come è ovvio non tutte le intese sono vietate, ma solo quelle che possano provocare effetti sul gioco della concorrenza e che siano rilevanti. Se l'intesa è comunque raggiunta sarà nulla, e quindi priva di qualsiasi efficacia vincolante per le imprese aderenti. 
L'Autorità garante viene a conoscenza dell'intesa in due modi:

comunicazione delle stesse imprese aderenti

 oppure,

iniziativa della P.A. o di ogni interessato in questo caso l'Autorità, valutati anche gli elementi in suo possesso, procede ad istruttoria sulle intese segnalate. Possono informare l'Autorità dell'esistenza di intese anche le associazioni dei consumatori

Vediamo, ora, la procedura nel caso in cui l'Autorità decida di aprire l'istruttoria.

Se l'intesa vietata era già stata attuata, l'Autorità fissa un termine per l'eliminazione delle infrazioni e, se sono gravi, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'1% e non superiore al 10% del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente.

 
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