Accordi o comportamenti
L'art. 2 della l. n.287\1990 specifica alcuni di questi
accordi o comportamenti sicuramente vietati, vediamoli:
fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali |
impedire o limitare la
produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli
investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico
|
ripartire i mercati o le fonti
di approvvigionamento
|
applicare, nei rapporti
commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, cosė da determinare per
essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza |
subordinare la conclusione di
contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi
|
|