Imprenditore commerciale

 

 
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Rappresenta la figura d'imprenditore più importante ed anche quello sottoposto a maggiori oneri. Vediamoli:

- sottoposizione alla liquidazione giudiziale ed alla altre procedure concorsuali;  l'imprenditore commerciale può essere soggetto alla liquidazione giudiziale;
- obbligo d'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese;
- obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- la continuazione dell'impresa da parte degli incapaci può avvenire con l'autorizzazione del tribunale;


Vediamo ora, secondo il codice civile, chi sono gli imprenditori commerciali ( le parole in corsivo rinviano a un collegamento ipertestuale):

imprenditore commerciale
art.    2195 c.c.

Un caso particolare riguarda i liberi professionisti, cioè i professionisti intellettuali di cui all'art. 2229 c.c. ;
in proposito l'art. 2238 c.c.  stabilisce due concetti fondamentali:

1. al primo comma dispone che i liberi professionisti divengono imprenditori solo se l'esercizio della professione costituisce uno degli elementi di un attività organizzata in forma d'impresa;
2. al secondo comma si specifica che, al di fuori del caso precedente, se il professionista impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni che regolano il lavoro nell'impresa ( sez. II, III e IV del capo I e del titolo II del codice civile) ma non quelle relative all'imprenditore;

Come dobbiamo intendere il dettato dell'art. 2238 ? Certamente i dipendenti del professionista sono parificati a quelli dell'imprenditore, ma qui ci interessa un'altra questione, e possiamo fare due esempi:

1) un professionista ( ad es. un medico) gestisce un'impresa; in questo caso non si pongono problemi, sarà imprenditore. L'art. 2238 non trova applicazione, mentre si applicherà l'art. 2082;
2)un professionista, il nostro medico, dirige una clinica, e svolge anche la sua attività di medico nella struttura; qui la questione è più complessa, perché il professionista fa entrambe le attività, ma poiché svolge "anche" attività d'impresa sarà considerato imprenditore ex art. 2238.

Ciò chiarito, sorge il problema di stabilire quando ci troviamo di fronte ad un professionista intellettuale; non è decisiva l'esistenza di un ordine professionale per la qualificazione (come anche potrebbe sembrare dalla lettura dell'art. 2229), ma l'attività svolta in concreto, se, in altre parole ci troviamo di fronte ad "una prestazione d'opera intellettuale" .
Per rendersi conto del problema si fa spesso l'esempio del farmacista, che pur essendo iscritto in un albo e qualificato come professionista intellettuale da leggi speciali, è considerato imprenditore commerciale, poiché la sua attività è volta in maniera quasi esclusiva alla vendita di prodotti medicali e farmaci che non produce egli stesso, ma che acquista dalle case farmaceutiche.
Come si vede nel caso del farmacista l'iscrizione all'ordine professionale non impedisce l'applicazione dell'art. 2238, perché il farmacista accanto a un'attività, spesso marginale, di preparazione di farmaci, svolge" anche" un'altra attività di vendita al pubblico di farmaci e altri prodotti, un attività squisitamente imprenditoriale e di natura commerciale, ed è quindi considerato imprenditore proprio secondo quanto dispone l'art. 2238.