Attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi Il riferimento è alle imprese industriali che si occupano della
produzione di beni o di servizi; pensiamo, ad esempio, alle imprese
manifatturiere. In realtà attività industriale si può intendere come "attività non agricola" e sotto questo punto di vista esprimerebbe solo un concetto negativo (sono attività industriali tutte quelle che non sono agricole). Questa conclusione è però criticata da parte della dottrina che
ritiene esistere, accanto alle imprese commerciali e agricole, un terzo
tipo d'impresa, l'impresa civile, che non svolge "attività
industriale" in senso tecnico, poiché, come già osservato, non trasforma
materie prime e, d'altro canto, non svolgerebbe attività
d'intermediazione di cui al n. 2 dell'art. 2195; si osserva, infatti,
che le imprese minerarie, per esempio, non trasformano materie prime e
che quando un soggetto vende beni propri, non svolgerebbe l'attività
"intermediaria nella circolazione dei beni" proprio perché manca
l'attività dell'acquistare e rivendere. La figura dell'impresa civile non è però accettata da parte
autorevole (e maggioritaria) della dottrina, oltre a essere praticamente
ignorata dalla giurisprudenza; tra le critiche che si pongono a tale
figura, la più fondata è quella che riguarda la disparità di trattamento
tra le imprese commerciali vere e proprie e quelle civili; queste ultime
(spesso di grandi dimensioni) non potendo fallire godrebbero di una
posizione di favore di cui non si comprende il fondamento; non si
capisce, infatti, perché non dovrebbe fallire una impresa mineraria,
magari di grandi dimensioni e con centinaia di dipendenti, mentre
potrebbe fallire l'impresa che trasforma i prodotti estratti in miniera;
in entrambi i casi, infatti, si pongono gli stessi problemi di tutela
dei creditori, delle maestranze etc. |