Nel caso di cessione dell'azienda, l'alienante non deve danneggiare
l'acquirente costituendo in tempi brevi una nuova azienda che produca beni
simili a quelli dell'azienda ceduta e operi nello stesso territorio. Per questo
motivo l'articolo 2557 c.c. prevede un divieto di concorrenza a carico
dell'alienante dell'azienda commerciale;
ciò lo si ricava indirettamente dallo stesso art. 2557 comma 5, che estende il
divieto alle aziende agricole, ma solo per le attività connesse.
si tratta di un effetto naturale del trasferimento di azienda, e quindi può
essere escluso dalla volontà delle parti.
Vediamone il contenuto e i limiti:
divieto di
concorrenza art. 2557 c.c. |
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1) Tizio ha una salumeria molto fornita tanto che può essere definita un piccolo supermercato; decide di venderla a Caio; concluso il contratto Tizio apre sulla stessa strada un negozio di rivendita di vini, ma Caio si oppone sostenendo che Tizio ha violato il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2557 c.c. . Ha ragione Caio?
2) Tizio ha una salumeria molto fornita tanto che può essere definita un piccolo supermercato; decide di venderla a Caio; nel contratto di cessione è però stabilito che il divieto di concorrenza stabilito dalla legge si estende a qualsiasi altra attività di Tizio per la durata di tre anni; dopo, però, Tizio vuole aprire una nuova attività nella stessa strada dove c'è la salumeria, ma Caio si oppone sostenendo che deve attendere la scadenza dei tre anni; come andrà a finire?
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