Impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore

 


nozione
(art. 1256 c.c.)

l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diviene impossibile

 

Come si vede dalla nozione, l'estinzione dell'obbligazione si verifica solo quando l'impossibilità non può essere causalmente ricollegata al debitore; se, invece, impossibilità della prestazione fosse da attribuire al debitore, non vi sarebbe estinzione dell'obbligazione e il creditore potrebbe far valere il suo diritto come risarcimento del danno.

Per ottenere, quindi, estinzione dell'obbligazione con conseguente esonero della responsabilità, l'impossibilità di esecuzione della prestazione deve avere caratteristiche ben precise indicate negli articoli 1256 e seguenti.

Vediamo quindi le caratteristiche dell'impossibilità nella sottostante tabella:

impossibilità deve essere

sopravvenuta: deve intervenire dopo la nascita dell'obbligazione
oggettiva e assoluta: la prestazione deve essere oggettivamente impossibile e non divenuta impossibile solo per il debitore che, ad esempio, non può invocare l'impossibilità adducendo di non avere i mezzi economici per adempiere
non imputabile al debitore: il debitore non deve aver causato con il suo comportamento impossibilità della prestazione, ad esempio provocando la distruzione del bene a consegnare. L'impossibilità quindi, deve derivare da caso fortuito o da forza maggiore
definitiva: l'impossibilità deve essere di natura tale da non consentire in alcun modo l'adempimento

Altre ipotesi relative all'impossibilità fanno riferimento alla:

impossibilità temporanea consiste in una  situazione oggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione
impossibilità parziale la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile

Occupiamoci adesso degli aspetti relativi a tutte le ipotesi di impossibilità che abbiamo visto nelle tabelle cominciando analizzare alcuni aspetti dell'impossibilità totale.

Tradizionalmente si ritiene che il debitore per liberarsi da responsabilità, debba provare il caso fortuito o la forza maggiore, fatti che possono derivare da un'impossibilità fisica, ad esempio l'incendio che distrugge il bene da consegnare, o da impossibilità giuridica, come una legge che vieti il commercio dei beni.
La prova dell'impossibilità è a carico del debitore ex. art. 1218 c.c. che deve provare la oggettività e assolutezza dell'impossibilità. Ciò vuol dire, in altre parole, che il debitore deve provare che l'impossibilità non era superabile, non solo da lui, ma da ogni soggetto che si fosse trovato nella stessa situazione.

Si distinguono quindi:

  1. impossibilità oggettiva, che fa riferimento alla prestazione in sé tale che nessun debitore potrebbe eseguirla;
  2. impossibilità soggettiva, che attiene alla persona del debitore che non è in grado, fisicamente o economicamente, di eseguirla mentre potrebbe essere eseguita da altri.

Tale concezione tradizionale, però, è risultata a molti autori e alla giurisprudenza eccessivamente gravosa, poiché sancisce la responsabilità del debitore anche nei casi in cui la prestazione, oggettivamente possibile, comporterebbe uno sforzo che che va ben oltre la diligenza richiesta per l'adempimento.
Dobbiamo ricordare, infatti, che l'articolo 1218, in connessione all'articolo 1176, sancisce la responsabilità del debitore quando questi non abbia usato l'ordinaria diligenza.
Di conseguenza se il debitore, nonostante l'uso della adeguata diligenza, non avrà adempiuto l'obbligazione, non sarà responsabile per l'inadempimento, e non potendo il creditore richiedere l'esecuzione della prestazione, si avrà comunque estinzione dell'obbligazione.

La giurisprudenza distingue diversi casi in cui l'impossibilità, pur essendo soggettiva, non è fonte di responsabilità per il debitore; pensiamo all'ipotesi in cui il debitore si è impegnato a consegnare una determinata partita di carbone oltremare, ma uno sciopero dei marittimi gli impedisce la consegna. Questa prestazione non è assolutamente impossibile, perché il debitore potrebbe far trasportare il carbone usando un mezzo aereo, ma, come si vede, tale sforzo  andrebbe ben oltre la diligenza richiesta.

Tornando alle caratteristiche generali dell'impossibilità, il secondo comma dell'articolo 1256 c.c. si occupa dell'impossibilità temporanea, vediamole nella sottostante tabella:

impossibilità temporanea
è una situazione oggettiva che impedisce temporaneamente al debitore di eseguire una prestazione
l'impossibilità temporanea produce però l'estinzione all'obbligazione se perdura fino a quando
1. in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura del suo oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla
2. il creditore non ha più interesse all'adempimento

Abbiamo visto, quindi, che anche l'impossibilità temporanea può produrre estinzione dell'obbligazione nei due casi indicati nella tabella.
Nel primo caso il perdurare dell'impossibilità comporta per il debitore un eccessivo aggravio; pensiamo all'ipotesi in cui il debitore si è impegnato a consegnare una partita di giocattoli di cui si è temporaneamente vietato il commercio per verificarne la sicurezza. Il prolungarsi delle verifiche può portare ad un aggravio per il debitore che dovrebbe comunque provvedere allo stoccaggio e alla manutenzione di tali beni per un tempo indeterminato.

Nel secondo caso si fa riferimento alla sopravvenuta inidoneità della prestazione a soddisfare l'interesse del creditore, magari perché l'esecuzione della prestazione dopo un certo periodo diventerebbe inutile. Pensiamo al caso in cui il creditore aveva prenotato per una crociera, ma un evento atmosferico particolarmente violento danneggia la nave. È chiaro che il il creditore potrebbe anche aspettare che si eseguano le necessarie riparazioni, ma per quel tempo avrebbe sicuramente esaurito il suo periodo di vacanza.

impossibilità parziale la prestazione è divenuta impossibile solo in parte

Secondo l'articolo 1258 c.c. l'impossibilità parziale della prestazione non provoca l'estinzione dell'obbligazione se è possibile eseguirla per la parte rimanente.
In questo caso il debitore si libera dell'obbligazione eseguendola prestazione per la parte che rimasta possibile.

Anche qui per verificare se l'impossibilità sia totale o parziale bisogna far riferimento a criteri oggettivi, e non rileva la valutazione del creditore circa il soddisfacimento del suo interesse con l'adempimento della parte residua. In altre parole il creditore dovrà comunque accettare l'adempimento per la parte rimanente poiché l'obbligazione si concentra sulla parte residua. Non potrà quindi rifiutarlo come invece può accadere nel caso di adempimento parziale ex. articolo 1181 c.c.

Chiudiamo l’argomento con l’ipotesi dell’art. 2057 c.c.
Questo articolo risponde a una situazione che può anche verificarsi, e cioè l’impossibilità delle prestazione dovuta allo smarrimento di una cosa determinata.
In tal caso la prestazione si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento. Se, però, la cosa è ritrovata, il debitore potrà eseguire la prestazione, se il creditore ne ha ancora interesse. Come si vede si equipara quest’ultima ipotesi ad una impossibilità temporanea.

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