Articolo 1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea.
L'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al
debitore la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa
perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia
l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto,
il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la
prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
|