Fatti ed atti giuridici      

 

 

 
 

Come primo argomento studieremo i fatti giuridici; per vedere il video di introduzione basta cliccare sull'icona.
nei manuali di diritto privato queste definizioni sono poste prima dei negozi giuridici, ma č essenziale conoscere da subito questi semplici concetti

Schematicamente:

Fatti giuridici 

sono tutti gli accadimenti rilevanti per il diritto, che producono effetti, oltre che nel mondo naturale, anche in quello giuridico;
si distinguono in 

fatti naturali sono causati da eventi naturali senza che vi sia la volontā dell'uomo, come i terremoti o una  malattia mentale 
fatti umani o atti giuridici sono posti in essere da un soggetto giuridico (uomo o persona giuridica) come frutto di un'attivitā consapevole e volontaria 

Quelli che ci interessano maggiormente sono gli atti giuridici.
Precisiamoli ulteriormente:

Atti umani 

Atti vietati sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno 
Atti leciti sono posti in essere in maniera conforme al diritto

Non č finita. Come un gioco di scatole cinesi, dobbiamo puntualizzare meglio il concetto di atti leciti, vediamo:

Atti leciti

Negozi giuridici sono manifestazioni di volontā poste in essere per ottenere un determinato effetto giuridico. L'atto deve essere conforme alla volontā del soggetto sia in merito al contenuto sia in merito agli effetti 
Atti giuridici in senso stretto sono tutti quegli atti posti in essere da un soggetto giuridico leciti e rilevanti. Gli effetti dell'atto sono disciplinati dalla legge e si producono in maniera automatica. In questi casi č irrilevante la volontā del soggetto che pone in essere l'atto in merito ai suoi effetti. Questi si produrranno anche contro la volontā di chi ha posto in essere l'atto

L'ultima precisazione riguarda gli atti giuridici in senso stretto; questi possono essere ulteriormente suddivisi in:

1.Atti od operazioni materiali sono pur sempre atti umani consapevoli, solo che si producono in seguito alla modificazione diretta del mondo materiale, come la scoperta del tesoro che produce immediati effetti giuridici(art. 932 c.c.).
2.
Dichiarazioni di scienza o di veritā sono atti attraverso i quali un soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico (es. confessione).

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