Articolo 932. Tesoro.
Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui,
purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà
al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile
altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni
delle leggi speciali.
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