Il provvedimento di liquidazione e gli organi della procedura
La liquidazione coatta amministrativa è disposta con decreto dell'autorità cui è demandata la vigilanza sull'impresa. Il provvedimento deve essere pubblicato integralmente nella Gazzetta ufficiale entro 10 gg. dalla sua emanazione e inscritto nel registro delle imprese (art. 197 l.f.) |
Consideriamo, ora, gli organi della procedura che sono:
organi della procedura di liquidazione |
|
Non bisogna credere, però, che la procedura sia esclusivamente riservata ad
organi amministrativi.
Abbiamo visto, infatti, che l'impresa può anche trovarsi in stato d'insolvenza;
in questi casi interviene il tribunale che accerta l'insolvenza con sentenza.
La situazione di insolvenza può manifestarsi prima che l'ente sia sottoposto
alla liquidazione coatta amministrativa, oppure dopo che sia stata aperta la
procedura amministrativa di liquidazione coatta; a questo punto, però, può
sembrare strano che si parli di liquidazione coatta quando già si era
manifestata l'insolvenza, perché in questi casi per l'art. 196 l.f.
dovrebbe essere dichiarato il fallimento; in realtà ci riferiamo a quelle
imprese che non possono essere sottoposte al fallimento, ma che, comunque, si
trovano in stato di insolvenza.
Vediamo allora nello schema ex artt. 195 e
202 l.f. le varie ipotesi.
La decisione del tribunale è presa in camera di consiglio, e può essere di accoglimento o rigetto della richiesta;
se il tribunale accoglie la richiesta di dichiarazione di insolvenza |
la sentenza è comunicata è comunicata entro tre giorni dalla cancelleria del tribunale (art. 136 c.p.c.) all'autorità competente perché (se non l'ha già fatto) disponga la liquidazione. La sentenza è poi notificata, e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. |
con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione |
può essere impugnata con reclamo nelle stesse forme con cui si impugna la sentenza dichiarativa di fallimento (artt. 18 e 19 l.f.) innanzi alla corte di appello |
Vediamo, invece, cosa accade in caso di rigetto della richiesta.
se il tribunale non accoglie la richiesta di dichiarazione di insolvenza |
decide in tal senso con decreto motivato |
il decreto è reclamabile nelle stesse forme previste per il caso in cui si respinga la richiesta di dichiarazione di fallimento ex art. 22 l.f. |
La dichiarazione di insolvenza può essere chiesta al tribunale anche al di fuori delle ipotesi che abbiamo visto sino ad ora; può accadere, infatti, che si stia procedendo al concordato preventivo di un'impresa non soggetta al fallimento, ma soggetta alla liquidazione coatta amministrativa. In tal caso il commissario giudiziale che si sta occupando del concordato preventivo, se è il caso, richiede al tribunale la dichiarazione d'insolvenza; ottenutala, cesserà la procedura di concordato e si aprirà al strada della liquidazione coatta amministrativa.
Per gli enti pubblici non è prevista la preventiva dichiarazione di insolvenza da parte del tribunale, (art. 195 l.f. comma 8); ciò si spiega col fatto che nell'ipotesi normale di cui abbiamo parlato, una volta che il tribunale ha dichiarato l'insolvenza, l'autorità amministrativa deve iniziare la procedura di liquidazione coatta, mentre nel caso dell'ente pubblico mancando la sentenza del tribunale, l'autorità ha maggiore discrezionalità circa i tempi in cui iniziare la liquidazione dell'ente pubblico.