Il commissario liquidatore

È l'organo che procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
Nel caso d'imprese di particolare importanza possono essere nominati tre commissari.
Le sue funzioni sono simili a quelle del curatore, ed, infatti, dispone l'art. 199 l.f. che il commissario è pubblico ufficiale, può essere sottoposto ad azione di responsabilità, può essere revocato o sostituito come il curatore (artt. 37 e 38 l.f.), può come il curatore delegare altri allo svolgimento dei suoi compiti (art. 32 l.f.), sotto la vigilanza dell'autorità amministrativa di vigilanza.

Vediamo ora i poteri del commissario liquidatore (artt. 205-206-207 l.f.).

ha il compito di prendere in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili, gli altri documenti dell'impresa e formare l'inventario
deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza
sta in giudizio nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa
esercita l'azione di responsabilità nei riguardi degli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 c.c., previa autorizzazione dell'autorità, che vigila sulla liquidazione

 

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