La revocatoria fallimentare
Gli articoli 64 e s.s. l.f. si occupano "degli effetti del fallimento sugli
atti pregiudizievoli ai creditori".
In altre parole si enunciano i casi in cui gli atti compiuti dal fallito prima
della dichiarazione di fallimento possono essere revocati dal curatore o
essere ex lege inefficaci nei confronti dei creditori.
L'effetto della revocatoria fallimentare consiste nell'inopponibilità degli atti compiuti
dal debitore ai creditori del fallimento; in altre parole
gli atti compiuti dal debitore
in stato d'insolvenza sono inefficaci nei riguardi dei creditori, ma validi.
La materia relativa alla revocatoria fallimentare modificata dal decreto legge
n. 35 del 14\03\2005 convertito con
legge 14\05\2005 n. 80 che ha ridotto i termini per la proposizione della azione
revocatoria e l'ha esclusa in alcuni casi; tale disciplina è rimasta in gran
parte immutata anche dopo la riforma del 2006 e il correttivo del 2007.
Il regime della revocatoria fallimentare varia secondo il tipo di atto
compiuto dal debitore, ma se il curatore non può agire con la revocatoria
fallimentare, non è escluso che possa agire con la revocatoria ordinaria (art.
2901 c.c.), fermo restando che la domanda è posta innanzi al tribunale
fallimentare.
Analizziamo le diverse ipotesi,
ricordando, però, che numerosi atti, di cui ci occuperemo in seguito, sono
sottratti alla revocatoria.
Ricordiamo che l'art. 69 bis, originariamente dedicato ai termini generali di
decadenza dalla azione revocatoria, è stato modificato dal d.l. 83\2012
convertito con l. 134\2012 che ha aggiunto un altro comma, questa volta dedicato
al computo dei termini per esercitare l'azione revocatoria nei casi che vedremo
subito appresso; si è stabilito, infatti che in caso in cui alla domanda di
concordato prevetivo segua poi la dichiarazione di fallimento :" i termini di
cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data
di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
atti automaticamente inefficaci nei confronti dei creditori senza che sia necessaria la dichiarazione dell'autorità giudiziaria | |||
compiuti nei
due
anni precedenti alla dichiarazione di fallimento (art. 64 l.f.) |
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compiuti nei
due
anni precedenti alla dichiarazione di fallimento (art. 65 l.f.) |
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Come si vede dalla tabella, questi atti sono inefficaci ope legis; di
conseguenza il curatore potrà apprendere i beni che ne sono oggetto, senza che
sia necessaria alcuna altra azione da parte sua. I beni oggetto degli atti
visti nella tabella sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante
trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e ogni interessato può
proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36. l.f.
Questi atti sono
tecnicamente
al di fuori dell'azione revocatoria perché nessuna azione dovrà essere
esercitata dal curatore per farli dichiarare inefficaci; di conseguenza poiché
l'inefficacia opera automaticamente, non sarà necessario accertare lo stato
d'insolvenza dell'imprenditore per la revoca e nemmeno che siano stati da lui
compiuti per danneggiare le ragioni dei creditori.
Visti i casi di automatica inefficacia di atti compiuti dal fallito, passiamo
alle vere ipotesi di revocatoria, cioè quelle previste dall'art. 67 l.f., dove
il curatore dovrà agire in giudizio per ottenere la revoca di determinati atti.
atti che possono essere revocati solo se il curatore prova l'esistenza delle seguenti condizioni | ||||
atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento
atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento |
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atti compiuti nei
sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento |
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Nei casi visti nella soprastante tabella, il curatore non dovrà provare
l'esistenza dello stato di insolvenza, ma solo il compimento di quegli atti
nell'anno o nei 6 mesi dalla dichiarazione di fallimento; in questi casi,
infatti, il compimento dell'atto fa presumere lo stato d'insolvenza.
È però possibile che il terzo eviti la revoca se riesce a provare che non
conosceva lo stato d'insolvenza dell'imprenditore.
atti che possono essere revocati dal curatore solo se riesce a provare che il terzo era a conoscenza dello stato d'insolvenza | ||||
compiuti nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento |
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In quest'ultima ipotesi il curatore non dovrà limitarsi a provare la semplice
esistenza delle condizioni previste dalla legge, come nella precedente, ma dovrà
riuscire a provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo se
vuole che il tribunale pronunci la sentenza di revoca.
La prova che dovrà
fornire il curatore, in questo caso, difficilmente potrà essere quella diretta, come
una prova documentale o costituenda, ma più probabilmente sarà una prova
indiretta, quella cioè che si ottiene in seguito a una presunzione ex art. 2729
c.c.
In ogni caso questo maggior rigore si
spiega col fatto che questi atti sono considerati normali nel esercizio
dell'attività commerciale e, quindi, non necessariamente compiuti in stato
d'insolvenza.
Osserviamo che i pagamenti effettuati dal fallito sono considerati di per sé,
senza, cioè, andare a verificare se l'atto in base al quale sono stati
effettuati dovesse essere a sua volta revocato; in altre parole per revocare
tali pagamenti, non sarà necessario revocare anche l'atto che ne costitutiva la
fonte.
Sempre in relazione ai pagamenti, si ritengono (dalla giurisprudenza) revocati
anche i pagamenti effettuai da un terzo per il fallito ( ad es. perché da lui
delegato, fideiussore o coobbligato ), a meno che il terzo con il pagamento non
abbia anche estinto un debito che era anche il suo, come è di solito il caso del
coobbligato solidale che ha pagato.
Passando al caso relativo alla costituzione di garanzie (diritti di prelazione),
in relazione a debiti contestualmente create, notiamo che l'art. 67 l.f. al
comma 2 parla di revoca di "diritti di prelazione" costituiti dal fallito,
anche per debiti di terzi; tali diritti di prelazione sono identificati
dall'art. 2741 nei privilegi (ovviamente convenzionali), il pegno e le ipoteche;
non è chiaro se in questo elenco dovrebbe essere inserita anche
l'anticresi (art. 1960 c.c.), che menzionata in altre ipotesi dell'art. 67 (numeri
1 e 3), non è stata richiamata in questo caso.
Vediamo, ora, cliccando sul collegamento (il libricino) posto qui sotto le
altre ipotesi relative alla revocatoria.
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