La par condicio creditorum
definizione | è il principio in base al quale tutti i creditori hanno il diritto ad essere soddisfatti nella medesima percentuale rispetto al valore del loro credito (art. 2741 c.c.) |
Se quindi un creditore ha un credito di 100 ed un altro di 1000 e si
stabilisce che tutti i creditori, in rapporto all'attivo fallimentare, possono
essere soddisfatti nella percentuale del 20%, il primo creditore riceverà 20 ed
il secondo 200. La misura percentuale cui si fa riferimento nell'esempio non è
altro, come visto, che la proporzione fra l'ammontare dell'attivo e del passivo,
nel nostro esempio l'attivo è il 20% dell'attivo.
Nella tabella si fa
all'ipotesi normale, cioè a quella dove l'attivo fallimentare non sia in grado
di soddisfare tutti i creditori, perché se ciò accadesse (l'attivo è il 100%
del passivo o di più) è chiaro che tutti i creditori avrebbero uguale diritto ad
essere soddisfatti per intero in relazione al loro credito.
Questo principio, però, subisce numerose eccezioni dovute alle garanzie che assistono
i vari crediti (che non vengono meno con il fallimento) ed a particolari
circostanze relative al credito. Possiamo,quindi, affermare che il principio
della par condicio ha pieno valore solo per i creditori chirografari. Vediamo, quindi,
la posizione degli altri creditori:
creditori garantiti da pegno, ipoteca o assistiti da privilegi |
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Altro caso in cui si deroga alla regola del concorso, e quindi alla par
condicio, è quello relativo
alla compensazione tra debitore fallito ed uno dei creditori.
In tal caso la compensazione opera sino alla concorrenza dei rispettivi debiti e
crediti, e non in percentuale (art. 56
l.f.).
Si discute se il particolare effetto della compensazione, che
abbiamo visto, si produca solo in caso di compensazione legale o anche nel caso
di compensazione giudiziale. La giurisprudenza della cassazione è favorevole
alla seconda ipotesi (Cass. sentenza n. 13769 del 12\06\2007).
In ogni caso
la compensazione per essere opponibile al fallimento, deve sorgere in base a
reciproche obbligazioni sorte prima della dichiarazione di fallimento.