Articolo 56
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito
i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima
della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il
creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la
dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
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