L'art. 161 l.f. illustra il contenuto della domanda di concordato e il modo della sua proposizione. Grazie alla modifica dell'art. 161 l.f. apportata dal d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012, il contenuto della domanda di concordato è stato parzialmente modificato, ed ora è anche possibile, per l'imprenditore, scegliere per la richiesta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis. La nuova domanda di concordato ha quindi un contenuto complesso che ora ci accingiamo a illustrare.
La domanda si propone con ricorso, che deve essere sottoscritto dal debitore
e comunicato al pubblico ministero. Se si tratta di una società sarà un po' più
complesso individuare i soggetti che devono sottoscrivere il ricorso, ed
infatti:
1. nelle società di persone, sono i soci che rappresentano la maggioranza
assoluta del capitale;
2.nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata, nonché nelle società cooperative, il piano deve essere sottoscritto
dagli amministratori.
La competenza per materia e per territorio spetta al tribunale del luogo dove
c'è la sede principale dell'impresa; il foro competente non cambia anche se la
sede principale è stata trasferita in altro luogo, ma solo se il debitore
deposita il ricorso nell'anno dal trasferimento della sede; se invece è
trascorso più di un anno dal trasferimento, il ricorso andrà depositato nella
cancelleria del tribunale del luogo dove si trova la nuova sede.
Nel ricorso il debitore dovrà ovviamente chiedere l'ammissione alla procedura, dovrà illustrare il piano attraverso cui intende superare la situazione di crisi o di insolvenza.
Oltre a ciò deve allegare al ricorso una serie di importanti documenti,
vediamoli.
documenti da presentare insieme al ricorso |
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Particolarmente importante è la relazione che presenta il
professionista; da un lato deve attestare la veridicità dei dati aziendali,
rifacendosi, di regola alle scritture contabili e ai bilanci dell'impresa del
debitore, e dall'atro deve attestare la fattibilità del piano presentato dal
debitore. Notiamo che il d.l. 83\2012, oltre a specificare che il
professionista incaricato della relazione deve essere designato dal debitore, ha
anche ammesso la possibilità che il piano possa essere poi successivamente
modificato; se le m0difiche sono sostanziali sarà allora necessario presentare
una nuova relazione dal contenuto analogo ( negli elementi richiesti dalla
legge) a quella già presentata (art. 161 l.f. comma 3).
In ogni caso la relazione non può limitarsi a riprodurre il
piano del debitore, ma deve esprimere un giudizio prognostico (positivo) sullo
stesso. Insomma il professionista deve chiarire se il piano è logico, coerente,
realistico, conveniente per i creditori, e se in base a queste
caratteristiche, i creditori potranno accettarlo. Bisogna precisare, però, che
la convenienza del piano non verrà valutata dal tribunale, ma direttamente dai
creditori. Una relazione insufficiente,
incompleta, semplicemente ripetitiva del piano del debitore, potrebbe portare al
rigetto del ricorso.
Questa descritta è l'ipotesi normale, in cui il debitore chiede il concordato avendo già provveduto a formare tutta la documentazione, ma il d.l. 83\2012 ha introdotto nuove possibilità per l'imprenditore-debitore, cominciamo dalla prima.
1) Come si è visto il debitore, prima di presentare la domanda, deve già essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter accedere alla procedura, ma tale obbligo può risultare molto gravoso nel caso in cui egli non sia pronto a tale evenienza, magari nel caso di crisi che si presentano improvvisamente, o comunque non preventivate o sottovalutate. In questi casi è ben possibile che lo stato di crisi diventi stato di insolvenza, e, prima che sia possibile presentare domanda di concordato preventivo, sopraggiunga la richiesta di fallimento. Per questi motivi il d.l. 83\2012 ha permesso al debitore di presentare in un secondo momento la documentazione necessaria per il concordato e gli ha dato anche la possibilità di optare, nelle more, per la presentazione di una domanda per omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ( art. 182 bis) stipulato con i creditori (art. 161 l.f. c0mma 6). L'imprenditore può quindi depositare il ricorso contenente la domanda di concordato con i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione previsti per la domanda di concordato (che abbiamo visto in tabella) entro un termine fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.
2)
In
alternativa ai documenti necessari per il concordato, nello stesso termine
fissato dal giudice e con conservazione sino all'omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo
182-bis, primo comma, cioè domanda per ottenere l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti, già stipulato con tanti creditori che rappresentino
almeno il 60% dei crediti.
Se nei termini fissati dal giudice, presumibilmente con decreto, l'imprenditore
non provvede a depositare la documentazione necessaria, o ad avanzare la
richiesta ex art. 182 bis, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di
concordato, e ciò ex art. 162, può portare al fallimento dell'imprenditore.
3) Il d.l. 83\2012 ha poi previsto, con l'introduzione dell'art. 186
bis, che l'imprenditore presenti con la domanda di concordato, un piano, che
oltre a prevedere le modalità e tempi di adempimento della proposta (art.
161 l.f. lett. e), preveda anche la prosecuzione dell'attività d'impresa, da parte
sua, oppure la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento
dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Si
tratta, allora, del concordato preventivo con continuità aziendale, che è sottoposto a una
disciplina parzialmente diversa, e derogatoria, rispetto alle ordinarie regole
previste per il concordato preventivo, regole illustrate dallo stesso
articolo 186 bis. Il piano di continuità aziendale
può essere presentato nell'ipotesi n.2) che abbiamo appena visto.
Quando l'imprenditore presenta domanda di concordato con continuità
aziendale, può anche chiedere al tribunale, che decide
assunte se del caso sommarie informazioni, di pagare crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei soliti
requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali
prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e
funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Non sempre è
indispensabile l'attestazione del professionista; lo stesso art. 182 quinquies
prevede che questa possa non essere necessaria per i pagamenti effettuati fino a
concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al
debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato
alla soddisfazione dei creditori. Tale richiesta può essere avanzata anche
quando sia chiesto un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis.
Una novità apportata dal d.l. 83\2012 riguarda la possibilità che
l'imprenditore possa chiedere al tribunale a essere autorizzato a contrarre
finanziamenti (art. 182 quinquies). È infatti previsto che l'imprenditore quando
presenta la domanda di ammissione al concordato: "può chiedere al tribunale di
essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre
finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista
designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa
sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori(art. 182 quinquies l.f.)".
Si tratta quindi di un modo per l'imprenditore di contrarre finanziamenti, che,
come dice l'art. 182 quinquies, sono prededucibili ex art. 111, e quindi
dovranno essere soddisfatti, in caso di fallimento, prima degli altri crediti. È
stato addirittura previsto che l'autorizzazione potrà anche riguardare anche
finanziamenti, individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora
oggetto di trattative. Il tribunale può anche autorizzare l'imprenditore a
concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Questa
possibilità non riguarda solo il concordato preventivo, ma anche il caso in cui
venga avanzata richiesta di accordo di ristrutturazione dei debiti (sia nel caso
in cui questo sia chiesto direttamente, e anche nel caso, che abbiamo visto, in
cui l'imprenditore, avendo avanzato richiesta di concordato), si riservi poi di
optare per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis.
Altra importante novità riguarda i poteri dell'imprenditore durante la
procedura in merito alla gestione dell'impresa.
Dal deposito della domanda e fino al decreto che lo ammette alla procedura
questi sostanzialmente conserva la gestione dell'impresa; è infatti stabilito,
ex art. 161 l.f., che in quel periodo l'imprenditore può compiere gli atti di
ordinaria amministrazione, senza autorizzazione del tribunale, mentre per gli
atti urgenti di straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato
dal tribunale. I crediti di terzi sorti durante tale periodo sono prededucibili
ex art. 111.
Particolari obblighi sono poi imposti all'imprenditore durante queste fasi. Il
tribunale, infatti, impone all'imprenditore obblighi informativi
periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il
debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. Se
l'imprenditore non osserva tali obblighi il concordato sarà dichiarato
inammissibile.
Sarà anche inammissibile la domanda di concordato presentata con riserva di
depositare successivamente la documentazione o chiedere la ristrutturazione dei
debiti, quando l'imprenditore nei due anni precedenti, ha presentato analoga
domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti.
La domanda di concordato, infine, produce un altro importante effetto.
L'art. 182 sexies (introdotto dal d.l. 83\2012) interviene nelle ipotesi di
riduzione o perdita di capitale delle società in crisi.
In tutti i casi in cui si faccia richiesta di concordato (anche a
norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della
proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo), dalla del
deposito della domanda e sino all'omologazione non sono applicabili le norme
relative alla riduzione del capitale sociale per perdite ex artt. 2446 e
2447 c.c. per la S.p.a.; non è possibile rinviare la decisione di riduzione del
capitale (art. 2446 comma 2) o permettere agli amministratori di ridurre il
capitale sociale (art. 2446 comma 3). Gli amministratori non possono nemmeno
convocare l'assemblea nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto
del limite legale (art. 2447).
Per la S.r.l. sono previste regole analoghe, poiché non sono applicabile gli
artt. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del
codice civile.
Per tutte le società di capitali, inoltre, nel periodo che va dalla deposito del
ricorso e fino alla omologazione del concordato, non operano particolari cause
di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale nei
casi, e precisamente nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del
minimo legale ( art. 2484 n.4.) e, per la società cooperativa, non operano le
cause di scioglimento di cui all'art. 2545 duodecies.