La domanda di concordato

 L'art. 161 l.f. illustra il contenuto della domanda di concordato e il modo della sua proposizione. Grazie alla modifica dell'art. 161 l.f. apportata dal d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012, il contenuto della domanda di concordato è stato parzialmente modificato, ed ora è anche possibile, per l'imprenditore, scegliere per la richiesta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis. La nuova domanda di concordato ha quindi un contenuto complesso che ora ci accingiamo a illustrare.

La domanda si propone con ricorso, che deve essere sottoscritto dal debitore e comunicato al pubblico ministero. Se si tratta di una società sarà un po' più complesso individuare i soggetti che devono sottoscrivere il ricorso, ed infatti:
1. nelle società di persone, sono i soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
2.nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, il piano deve essere sottoscritto dagli amministratori.

La competenza per materia e per territorio spetta al tribunale del luogo dove c'è la sede principale dell'impresa; il foro competente non cambia anche se la sede principale è stata trasferita in altro luogo, ma solo se il debitore deposita il ricorso nell'anno dal trasferimento della sede; se invece è trascorso più di un anno dal trasferimento, il ricorso andrà depositato nella cancelleria del tribunale del luogo dove si trova la nuova sede.

Nel ricorso il debitore dovrà ovviamente chiedere l'ammissione alla procedura, dovrà illustrare il piano attraverso cui intende superare la situazione di crisi o di insolvenza.

Oltre a ciò deve allegare al ricorso una serie di importanti documenti, vediamoli.

documenti da presentare insieme al ricorso
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta
f) una relazione di un professionista, designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano presentato dal debitore, relazione che deve essere anche ripresentata in caso di modifiche al piano; analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano

la domanda di concordato deve essere comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

Particolarmente importante è la relazione che presenta il professionista; da un lato deve attestare la veridicità dei dati aziendali, rifacendosi, di regola alle scritture contabili e ai bilanci dell'impresa del debitore, e dall'atro deve attestare la fattibilità del piano presentato dal debitore. Notiamo che il  d.l. 83\2012, oltre a specificare che il professionista incaricato della relazione deve essere designato dal debitore, ha anche ammesso la possibilità che il piano possa essere poi successivamente modificato; se le m0difiche sono sostanziali sarà allora necessario presentare una nuova relazione dal contenuto analogo ( negli elementi richiesti dalla legge) a quella già presentata (art. 161 l.f. comma 3).
In ogni caso la relazione non può limitarsi a riprodurre il piano del debitore, ma deve esprimere un giudizio prognostico (positivo) sullo stesso. Insomma il professionista deve chiarire se il piano è logico, coerente, realistico, conveniente per i creditori, e se in base  a queste caratteristiche, i creditori potranno accettarlo. Bisogna precisare, però, che la convenienza del piano non verrà valutata dal tribunale, ma direttamente dai creditori. Una relazione insufficiente, incompleta, semplicemente ripetitiva del piano del debitore, potrebbe portare al rigetto del ricorso.

Questa descritta è l'ipotesi normale, in cui il debitore chiede il concordato avendo già provveduto a formare tutta la documentazione, ma il d.l. 83\2012 ha introdotto nuove possibilità per l'imprenditore-debitore, cominciamo dalla prima.

1) Come si è visto il debitore, prima di presentare la domanda, deve già essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter accedere alla procedura, ma tale obbligo può risultare molto gravoso nel caso in cui egli non sia pronto a tale evenienza, magari nel caso di crisi che si presentano improvvisamente, o comunque non preventivate o sottovalutate. In questi casi è ben possibile che lo stato di crisi diventi stato di insolvenza, e, prima che sia possibile presentare domanda di concordato preventivo, sopraggiunga la richiesta di fallimento. Per questi motivi il d.l. 83\2012 ha permesso al debitore di presentare in un secondo momento la documentazione necessaria per il concordato e gli ha dato anche la possibilità di optare, nelle more, per la presentazione di una domanda per omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti ( art. 182 bis) stipulato con i creditori (art. 161 l.f. c0mma 6). L'imprenditore può quindi depositare il ricorso contenente la domanda di concordato con i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione previsti per la domanda di concordato (che abbiamo visto in tabella)  entro un termine fissato dal giudice, compreso fra 60 e 120 giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

2) In alternativa ai documenti necessari per il concordato, nello stesso termine fissato dal giudice e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, cioè domanda per ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, già stipulato con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.
Se nei termini fissati dal giudice, presumibilmente con decreto, l'imprenditore non provvede a depositare la documentazione necessaria, o ad avanzare la richiesta ex art. 182 bis, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato, e ciò ex art. 162, può portare al fallimento dell'imprenditore.

3) Il d.l. 83\2012 ha poi previsto, con l'introduzione dell'art. 186 bis, che l'imprenditore presenti con la domanda di concordato, un piano, che oltre  a prevedere le modalità e tempi di adempimento della proposta (art. 161 l.f. lett. e), preveda anche la prosecuzione dell'attività d'impresa,  da parte sua, oppure la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. Si tratta, allora, del concordato preventivo con continuità aziendale, che è sottoposto a una disciplina parzialmente diversa, e derogatoria, rispetto alle ordinarie regole previste per il concordato preventivo, regole illustrate dallo stesso articolo 186 bis. Il piano di continuità aziendale può essere presentato nell'ipotesi n.2) che abbiamo appena visto.
Quando l'imprenditore presenta domanda di concordato con continuità aziendale, può anche chiedere al tribunale, che decide assunte se del caso sommarie informazioni, di pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei soliti requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Non sempre è indispensabile l'attestazione del professionista; lo stesso art. 182 quinquies prevede che questa possa non essere necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Tale richiesta può essere avanzata anche quando sia chiesto un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis.

Una novità apportata dal d.l. 83\2012 riguarda la possibilità che l'imprenditore possa chiedere al tribunale a essere autorizzato a contrarre finanziamenti (art. 182 quinquies). È infatti previsto che l'imprenditore quando presenta la domanda di ammissione al concordato: "può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori(art. 182 quinquies l.f.)".
Si tratta quindi di un modo per l'imprenditore di contrarre finanziamenti, che,  come dice l'art. 182 quinquies, sono prededucibili ex art. 111, e quindi dovranno essere soddisfatti, in caso di fallimento, prima degli altri crediti. È  stato addirittura previsto che l'autorizzazione potrà anche riguardare anche finanziamenti, individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il tribunale può anche autorizzare l'imprenditore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti. Questa possibilità non riguarda solo il concordato preventivo, ma anche il caso in cui venga avanzata richiesta di accordo di ristrutturazione dei debiti (sia nel caso in cui questo sia chiesto direttamente, e anche nel caso, che abbiamo visto, in cui l'imprenditore, avendo avanzato richiesta di concordato), si riservi poi di optare per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis.

Altra importante novità riguarda i poteri dell'imprenditore durante la procedura in merito alla gestione dell'impresa.
Dal deposito della domanda e fino al decreto che lo ammette alla procedura questi sostanzialmente conserva la gestione dell'impresa; è infatti stabilito, ex art. 161 l.f., che in quel periodo l'imprenditore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione del tribunale, mentre per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale. I crediti di terzi sorti durante tale periodo sono prededucibili ex art. 111.
Particolari obblighi sono poi imposti all'imprenditore durante queste fasi. Il tribunale, infatti, impone all'imprenditore  obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. Se l'imprenditore non osserva tali obblighi il concordato sarà dichiarato inammissibile.
Sarà anche inammissibile la domanda di concordato presentata con riserva di depositare successivamente la documentazione o chiedere la ristrutturazione dei debiti, quando l'imprenditore nei due anni precedenti, ha presentato analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La domanda di concordato, infine, produce un altro importante effetto.  L'art. 182 sexies (introdotto dal d.l. 83\2012) interviene nelle ipotesi di riduzione o perdita di capitale delle società in crisi.
In tutti i casi in cui si faccia richiesta di concordato (anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo), dalla del deposito della domanda e sino all'omologazione non sono applicabili le norme relative alla riduzione del capitale sociale per perdite ex artt. 2446 e 2447 c.c. per la S.p.a.; non è possibile rinviare la decisione di riduzione del capitale (art. 2446 comma 2) o permettere agli amministratori di ridurre il capitale sociale (art. 2446 comma 3). Gli amministratori non possono nemmeno convocare l'assemblea nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale (art. 2447).
Per la S.r.l. sono previste regole analoghe, poiché non sono applicabile gli artt. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per tutte le società di capitali, inoltre, nel periodo che va dalla deposito del ricorso e fino alla omologazione del concordato, non operano particolari cause di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale nei casi, e precisamente nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ( art. 2484 n.4.) e, per la società cooperativa, non operano le cause di scioglimento di cui all'art. 2545 duodecies.


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