Art 186 bis. Concordato con continuità aziendale.
Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera
e) prevede la prosecuzione dell'attività' di impresa da parte del debitore, la
cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in
esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le
disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione
di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nei casi previsti dal
presente articolo:
a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere
anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attività' d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse
finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve
attestare che la prosecuzione dell'attività' d'impresa prevista dal piano di
concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo
comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In
tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente
non hanno diritto al voto. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i
contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche
stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto
dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui
all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di
legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda
cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a
procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in
gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al
piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; b) la
dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione,
richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei confronti
del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la
durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica
l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Fermo quanto
previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche
riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma , lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte
del raggruppamento. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente
articolo l'esercizio dell'attività' d'impresa cessa o risulta manifestamente
dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta
salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.
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