Giudice delegato
Il giudice delegato "esercita funzioni di vigilanza e di controllo" sulla
regolarità della procedura (art. 25 l.f.), ed ha perso, quindi, quella
stringente funzione di direzione delle operazioni del fallimento che aveva prima
della riforma del 2006, essendo aumentate le competenze del curatore e del
comitato dei creditori.
Oltre alla generica funzione di vigilanza e controllo, l'art. 25 specifica quali
siano i poteri del giudice delegato, vediamoli
poteri del giudice
delegato ex art. 25 l.f. |
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A commento della tabella, notiamo che il potere del giudice delegato di emettere o provocare i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, è stato limitato dalla mancata contestazione,da parte degli interessati. Si fa qui rifermento anche ai c.d. decreti di acquisizione (affermatisi nella prassi) provvedimenti che emette il giudice delegato per far entrare nel fallimento beni che per qualche motivo non vi erano rientrati.
Altri poteri del giudice delegato sono previsti in specifiche norme,
ricordiamo la nomina del comitato dei creditori, e il potere di compiere atti di
competenza di tale organo quando quest'ultimo si trovi in
stato di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o
indisponibilità dei creditori (artt. 40 e 41 l.f.).
Particolarmente importante è l'attività, già ricordata in tabella, che il
giudice svolge come delegato dal collegio in merito alla formazione dello
stato passivo ed infatti:
il giudice delegato forma e rende esecutivo lo stato passivo dopo aver diretto l'udienza dedicata all'adunanza dei creditori (artt.95 e 96 l.f.) |
Tutti i provvedimenti del giudice delegato sono presi con decreto, e contro questi è ammesso reclamo nelle forma che si possono scoprire nel successivo collegamento: Impugnazione dei decreti del tribunale e del giudice delegato.
Opportunamente lo stesso articolo 25 specifica che il giudice delegato non può far parte del collegio che deciderà sul reclamo.