Procedura di concordato fallimentare
Vediamo la procedura di concordato, che si svolge in più fasi, cominciamo dalla prima.
Come si vede per il concordato non è necessario che vi sia un'adunanza dei creditori, ma, anche se approvato, il concordato non è immediatamente efficace, poiché avrà bisogno dell'intervento del tribunale con il giudizio di omologazione. Si può parlare di omologazione, quindi, solo in seguito alla approvazione del concordato (art. 129 l.f.); vediamo allora cosa accade dopo l'approvazione.
La comunicazione circa l'esito della proposta di concordato deve essere comunicato, secondo l'art. 129 così come modificato dalla l. 221\2012 "a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento". Tale comunicazione, però, non esaurisce le attività del giudice delegato e degli altri soggetti interessati perché:
1. Il proponente può chiedere il giudizio di omologazione; questo si propone
con ricorso a norma dell'art. 26 l.f.
2. Tutti gli altri soggetti possono proporre opposizione (alla omologazione), anche questa da
proporsi con ricorso a norma dell'art. 26 l.f.
Per questi ultimi il giudice delegato fissa con decreto (da pubblicarsi a norma
dell'art. 17 l.f.) un termine non inferiore a 15 gg. e non superiore a 30 gg.
proprio per la proposizione di una opposizione alla omologazione del concordato, che può essere
avanzata non solo
da coloro che hanno ricevuto la comunicazione cui si fa riferimento nello
schema, ma anche da parte di qualsiasi altro interessato. Lo stesso termine è
fissato per permettere il deposito da parte del comitato dei creditori di
una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede
nel termine, la relazione e redatta e depositata dal curatore nei sette giorni
successivi alla scadenza del termine fissato per il comitato dei creditori
Si possono avere, quindi, due ipotesi:
1. non sono state proposte opposizioni ( ed è stato richiesto il concordato):
il tribunale si limita a un controllo formale della procedura e della votazione
e omologa il concordato con decreto motivato non impugnabile;
2. sono state proposte opposizioni.
In caso di opposizioni sarà necessario procedere ad un vero e proprio
giudizio che sarà svolto dal tribunale, che provvederà ad assumere i mezzi
istruttori proposti dalle parti, ma potrà anche provvedere ad assumere prove
d'ufficio. Per l'assunzione delle prove il tribunale potrà delegare anche uno
dei suoi componenti.
Se vi è stata una divisione in classi di creditori, e uno dei creditori di una
delle classi dissenzienti (e minoritarie, visto che la proposta è stata
approvata) contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il
concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal
concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente
praticabili.
Il tribunale decide il tutto con decreto, e contro questo decreto è possibile proporre reclamo innanzi alla corte di appello. Vediamone la procedura nella successiva pagina.
1. Reclamo contro la decisione del tribunale.
Sulla esecuzione del concordato il giudice delegato, il curatore e il
comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità
stabilite nel decreto di omologazione (art. 136 l.f.). Se vi sono creditori che
non possono essere soddisfatti immediatamente (perché contestati, irreperibili o
condizionali), le somme loro spettanti sono depositate nei modi stabiliti dal
giudice delegato.
Se tutto va bene, e cioè se il concordato è stato completamente eseguito, il
giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle
ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento
delle finalità del concordato. Vi è poi la solita pubblicazione ai sensi dell'art.
17 l.f.