Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che
dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi
dell'art. 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso
il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed è
comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice di procedura civile,
al pubblico ministero, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto
deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la
data del deposito della sentenza.
La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette,
anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro
delle imprese indicato nel comma precedente.