Comitato dei creditori

La riforma del fallimento ha considerevolmente aumentato i poteri del comitato dei creditori, in passato organo marginale con funzioni di natura consultiva.
Analizziamo questo organo partendo dalla sua  nomina e composizione.


nomina
 è nominato dal giudice delegato, entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente

convocazione

è convocato dal presidente  per le deliberazioni di sua competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti (basta quindi la richiesta anche di un solo componente perché di regola è composto da 3 membri, mentre nel caso in cui siano 5, non si capisce come si fa a calcolare il terzo dei componenti necessario per la convocazione)
composizione è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi
costituzione

il  comitato   dei   creditori   si   considera   costituito    con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da  parte  dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente (ex art. 40 modificato d.l. 59\2016 conv. l. 153\2016);

modalità delle deliberazioni

sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto

conflitto di interessi

il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi deve astenersi dalla votazione


È possibile la sostituzione di membri del comitato, ex art. 37 bis l.f. , ma non deve essere turbato l'equilibrio e la qualità dei crediti ammessi, ed è anche possibile che un componente del comitato possa delegare in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, ma la delega deve essere attribuita a soggetti che abbiano specifiche competenze, le stesse previste per la nomina a curatore ex art. 28 l.f.

Vediamone ora le funzioni.


funzioni Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni

Come si vede dalla  il comitato svolge funzioni:
1. di vigilanza;
2. di autorizzazione;
3. consultiva che si esprime tramite pareri.
I pareri possono essere vincolanti, quando gli altri organi della procedura devono adeguarsi, e non vincolanti, quando non c'è tale obbligo, anche se è pur sempre necessario richiedere il parere al comitato (parere obbligatorio, ma non vincolante).
Vediamo le ipotesi più importanti previste dalla legge in merito ai pareri.

pareri vincolanti

1. restituzione beni immobili a terzi quando questi ultimi vantino su tali beni un diritto reale (art. 87 bis l.f.)
2.continuazione dell'attività di impresa o di un suo ramo (art. 104 comma 2)
3. affitto di azienda o di un suo ramo (art. 104 bis l.f.)
4. concessione del diritto di prelazione a favore dell'affittuario (art. 104 bis comma 5)
5. proposta di concordato fallimentare avanzata dal fallito ( 125 comma 2)
pareri non vincolanti 1. concessione del sussidio al debitore e alla sua famiglia (art. 47 l.f.)
2. subentro del curatore in uno specifico affare (art. 2447 bis c.c.) in caso di fallimento di società (art. 72 ter comma 2)
3. sospensione delle operazioni di vendita (108 comma 1)
4. decreto sulla chiusura del fallimento (119 comma 2)
5. esercizio dell'azione azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori e per l'azione contro i soci della s.r.l. ex art. 2476 c.c.

 Oltre l'attività consultiva, il comitato svolge una importate funzione di autorizzazione che prima spettava al giudice delegato. L'autorizzazione, a differenza dei pareri, è rivolta ad integrare l'attività del curatore, vediamone alcuni casi.

 

autorizzazioni per la nomina di delegati e coadiutori del curatore ( art. 32 l.f.)
per fare in modo che il curatore investa le somme riscosse con strumenti diversi dal deposito in conto corrente (art. 34 l.f.)
per compiere atti di straordinaria amministrazione (art. 37 l.f.)
per la rinuncia da parte del curatore all'acquisizione di beni gravati da oneri (art. 42 comma 3)
per il subentro del curatore nei rapporti contrattuali ancora in corso alla data di apertura del fallimento (artt. 72 comma 1; 73 comma 1, 81 comma 1)

Mancando l'autorizzazione o il parere, l'atto sarà reclamabile secondo le già viste procedure ex artt. 26 e 36 l.f.

Occupiamoci, ora delle funzioni di vigilanza che, per potersi espletare, prevedono anche obblighi di informazione a carico del giudice delegato o del curatore.

vigilanza il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito (art. 41 comma 5)
il comitato e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo (art. 90 comma 2)
il comitato durante il periodo di esercizio provvisorio dell'impresa , è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio (art. 104 l.f.)
il comitato deve essere informato dal curatore dell'esito della vendita dei beni fallimentari (art. 107 comma 5)
il comitato vigila sull'adempimento del concordato fallimentare (art. 136 comma 1)

L'art. 41 prevede anche l'ipotesi che il comitato non riesca a svolgere le sue funzioni.
In tal caso provvede d'urgenza il giudice delegato.

Contro gli atti del comitato dei creditori è possibile reclamare secondo le regole dell'art. 36 (impugnazione degli atti del curatore e del comitato dei creditori).

Chiudiamo il discorso sul comitato dei creditori, parlando del compenso e delle responsabilità;
In merito al compenso l'art. 41 riconosce ai componenti del comitato il diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso per l'opera prestata.
Per la responsabilità l'art. 41 l.f. rimanda (al comma 7) alla disciplina dell'art. 2407 primo e terzo comma del codice civile, cioè all'azione di responsabilità che nella s.p.a si può intentare contro i sindaci.
Non è richiamato il comma 2 dell'art. 2047 c.c. e ciò per evitare che i membri del comitato siano anche responsabili per la c.d. culpa in vigilando, che grava sui sindaci quando non controllato l'operato degli amministratori.

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