Una valida alternativa all'esercizio provvisorio può essere l'affitto
dell'azienda del fallito (art. 2562 c.c.).
Il primo comma dell'art. 104 bis l.f. infatti, prevede questa ipotesi su
iniziativa del curatore che può essere avanzata anche prima della presentazione
del programma di liquidazione dove, comunque, è possibile che il curatore metta
in evidenza l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda del fallito
(art. 104 ter comma 2 lett. a); in particolare è necessario:
proposta del curatore ---> parere favorevole del comitato dei creditori ---> decreto del giudice delegato |
Il giudice delegato può quindi autorizzare l'affitto dell'azienda del
fallito (o di un suo ramo) ma solo "quando appaia utile al fine della più
proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa".
Ora ci si potrebbe interrogare sul senso di tale operazione, visto ciò che è
accaduto all'impresa con il fallimento, ma si deve osservare
che in tal modo si mantiene l'integrità del complesso aziendale, e si
percepiscono i canoni versati dall'affittuario e si consideri poi che secondo l'ultimo comma dell'art. 104 bis,
l'unico responsabile per i debiti contratti durante l'affitto è l'affittuario,
anche nel caso in cui si abbia retrocessione dell'azienda al fallimento;
d'altra parte l'affittuario potrebbe essere poi l'acquirente dell'azienda, e
potrebbe quindi accadere che l'affitto gli venga accordato in vista di un suo
futuro acquisto, ed è per questo che l'art. 104 bis comma 5 prevede la
possibilità di concedere un diritto di prelazione all'affittuario.
Vediamo ora schematicamente la disciplina dell'affitto di azienda:
procedimento di stima | la scelta dell'affittuario è preceduta da una stima effettuata da uno stimatore esperto (ex art.107 l.f.); è poi necessario che il curatore, pur non dovendo inviare avvisi, predisponga adeguati strumenti di pubblicità in modo che gli interessati aspiranti affittuari, possano conoscere tutte le informazioni utili per poter valutare la convenienza dell'affare e l'opportunità di presentar e un'offerta | |
scelta dell'affittuario | ci possono essere una o più richieste di affitto di
azienda; anche in questo caso si agirà (art. 107 l.f.) attraverso procedure competitive (termine fissato per l'invio delle richieste di affitto e scelta del curatore); in ogni caso la scelta deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali |
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forma del contratto di affitto | si seguono le forme ordinarie ex art. 2556 c.c. (forma scritta ad probationem e successiva iscrizione del contratto nel registro delle imprese) | |
particolari diritti spettanti al curatore nel contratto di affitto |
il diritto del curatore a procedere alla ispezione della azienda; la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge ; il diritto di recesso; questo può però essere esercitato dal curatore sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondergli in prededuzione |
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durata dell'affitto | non è stabilita per legge una durata fissa, ma si può scegliere un periodo di tempo compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni | |
diritto di prelazione a favore dell'affittuario | può essere concesso con
l'accordo dell'affittuario, previa espressa autorizzazione del giudice
delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori.
Concesso il diritto e esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro 10 giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione |
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retrocessione dalla azienda | alla scadenza del contratto l'affittuario deve retrocedere l'azienda alla procedura, ma solo sua ( e non del fallimento) sarà la responsabilità dei debiti contratti durante la sua gestione, e ciò in deroga alla disciplina generale prevista dagli articoli 2112 (relativo ai debiti derivanti da lavoro subordinato che qui incombono solo sull'affittuario) e 2560 c.c. (relativo alla eventuale responsabilità solidale dell'acquirente dell'azienda). Per i contratti ancora incorso di esecuzione si applica la disciplina generale ex art. 72 l.f. |