Estinzione e tutela della servitù

Gli articoli 1072 e ss. del codice civile ci indicano le ipotesi di estinzione della servitù.

Vediamoli nella sottostante tabella.

estinzione della servitù

confusione, vi è riunione in una sola persona della proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente (art. 1072 c.c.)
rinunzia (art. 1070 c.c.)
scadenza del termine, se previsto nel titolo
impossibilità di usare la servitù e venir meno della sua utilità ma solo se perdurino per venti anni ( articolo 1074 c.c. )
prescrizione per non uso ventennale (art. 1073  c.c. )

La servitù si può quindi estinguere nei casi indicati nella tabella, ma è necessario approfondire le ipotesi di estinzione per prescrizione.

Abbiamo già visto, infatti, che i termini di prescrizione cominciano a decorrere in tempi diversi secondo il tipo di prescrizione;

Per una servitù apparente, infatti, la prescrizione potrebbe non iniziare mai, perché sino a quando esiste l'opera che ne permette l'esercizio, ve ne sarà sempre uso e, quindi, non è possibile pensare ad una prescrizione per "non uso".

Analogamente accade per le servitù negative che consistono in un non facere; fino a quando non si svolge l'attività vietata non comincerà mai a correre il termine di prescrizione per non uso; sembra un paradosso, ma per le servitù negative il termine di prescrizione per non uso, comincia a decorrere dall'inizio dell'uso; il paradosso, però, è solo apparente, perché nelle servitù negative "l'uso" consiste nella mancanza della attività vietata, mentre il "non uso" si risolve nel compimento di quella attività.

Riassumiamo nella sottostante tabella le ipotesi di prescrizione previsti dall'art. 1073 c.c.

termini di prescrizione della servitù

il termine ventennale decorre  dal giorno in cui si è cessato di esercitarla

se si tratta di servitù negativa il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio, ad esempio dalla costruzione dell'opera vietata
se si tratta di servitù apparente il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio, ad esempio il crollo dell'acquedotto
nelle servitù che si esercitano a intervalli (discontinue), il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio

Se il fondo dominante è appartenuto a diversi proprietari, agli effetti dell'estinzione per prescrizione, si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se, invece, il fondo dominante appartiene a più comproprietari, basterà l'uso del diritto da parte di uno di loro, per aversi interruzione delle prescrizione, e ciò per il principio della indivisibilità della servitù dal bene.

È interessante, infine, l'ultimo comma dell'art. 1073 secondo cui la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri. Ciò vuol dire che se uno dei comproprietari è in guerra, sino a quando dura questa situazione vi sarà sospensione della prescrizione anche per gli altri che sono rimasti, nel frattempo, inerti, che non hanno usato il diritto pur non essendo impegnati in operazioni belliche.

Chiudiamo, finalmente, l'argomento relativo alla servitù accennando ai mezzi di tutela previsti dal legislatore.

L'art. 1079 c.c. prevede che il titolare del diritto di servitù, a pari del proprietario, può esercitare l'azione confessoria chiedendo al giudice di farne accertare la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e per farne cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Anche per le servitù sono possibili le azioni possessorie di cui parleremo in seguito.

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