Articolo 1079. Accertamento della servitù e altri provvedimenti di
tutela.
Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la
esistenza contro chi ne contesta l'esercizio e può far cessare gli eventuali
impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in
pristino, oltre il risarcimento dei danni.
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