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21. Gli amministratori hanno effettuato la revisione della stima, e scoprono che il valore del conferimento non è pari a quello che risultava dalla relazione depositata dal socio; che cosa devono fare?

 

1. Prima di tutto bisogna vedere di quanto si discosti il valore indicato dal socio rispetto al valore del suo conferimento; se risulta infatti che il valore dei beni dei crediti conferiti era inferiore di oltre un decimo rispetto a quello per cui era stato effettuato il conferimento, la società dovrà necessariamente ridurre in maniera proporzionale il capitale sociale;

2. Bisogna vedere di quanto si discosta loro del conferimento rispetto al valore dei beni conferiti dal socio; se risulta il valore di detti beni o crediti era inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Poiché bisogna salvaguardare il capitale sociale nel suo valore effettivo, l'attività di riduzione del capitale sociale è obbligatoria;

3.Bisogna vedere di quanto si discosta loro del conferimento rispetto al valore dei beni conferiti dal socio; se risulta il valore di detti beni o crediti era inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte, tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro, o addirittura recedere dalla società.

 

Risposta

 

22. La stima effettuata dall'esperto nominato dal tribunale è sempre necessaria ogniqualvolta si conferiscano beni in natura o crediti?

 

1. Si, diversamente il socio non potrebbe poi effettivamente restare nella società;

2. No, esistono dei sistemi alternativi che permettono di evitare la stima effettuata dall'esperto nominato dal tribunale;

3. Sì, la stima è sempre necessaria, tuttavia il socio può evitare il deposito della stima allegando allo stesso conferimento una fideiussione bancaria, nel caso in cui il suo conferimento non sia equivalente al valore dei beni conferiti.

 

Risposta

 

23. Il socio ha conferito dei crediti, più precisamente il conferimento è consistito in valori mobiliari o strumenti del mercato finanziario, anche in questo caso deve necessariamente depositare la stima redatta dall'esperto nominato tribunale?

 

1. No, questi beni hanno un valore di mercato, e quindi la stima sarebbe perfettamente inutile; in questi casi il valore del conferimento si determina rispetto al valore di questi beni conferiti all'atto del conferimento stesso;

2. No, questi beni hanno un valore di mercato, e quindi la stima sarebbe inutile; per essere più precisi la stima non sarà necessaria, o meglio la relazione dell'esperto non sarà necessaria, se il valore che viene ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento;

3. La stima in questi casi, cioè la relazione dell'esperto nominato tribunale, è necessaria, ma non per determinare il valore di valori mobiliari o degli strumenti del mercato finanziario, ma per certificare che il valore di questi beni attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

 

Risposta

 

24. Come abbiamo visto affinché si abbia un corretto procedimento di stima è necessario che il socio che conferisce beni in natura o crediti faccia accompagnare il suo conferimento la relazione di un esperto nominato dal tribunale, ma il costo di quest'esperto può essere anche notevole; il socio può evitare di depositare la relazione di quest'esperto nominato dal tribunale?

 

1. A parte il caso precedente relativo ai valori mobiliari o di strumenti del mercato finanziario, purtroppo il socio non ha altra strada che depositare la relazione dell'esperto nominato dal presidente del tribunale;

2. La legge parla chiaramente in proposito, nel senso che la relazione dell'esperto nominato presidente del tribunale è necessaria per certificare che il conferimento del socio sia pari a quanto dichiarato, non è una norma che può essere derogata nemmeno dallo statuto; tuttavia in caso di comprovate difficoltà nella nomina dell'esperto da parte del tribunale, e per evitare lungaggini che normalmente affliggono i nostri tribunali, gli amministratori possono autorizzare il socio a depositare una relazione di un esperto terzo, che dia particolari garanzie di professionalità e indipendenza;

3. In effetti è possibile evitare di depositare la stima dell'esperto nominato dal tribunale; il socio potrà quindi far redigere la stima da un esperto indipendente dallo stesso socio, dalla società, e dai soci che esercitano il controllo sul soggetto conferente o sulla stessa società; deve trattarsi di persona dotata di adeguata e comprovata professionalità. L'esperto però in caso di stima non veritiera risponde dei danni causati alla società, ai soci, e ai terzi.

 

Risposta

 

25. I soci che hanno conferito beni in natura o crediti, hanno depositato regolarmente le stime richieste, oppure non hanno fatto perché si trattava, come abbiamo visto, di valori mobiliari o strumenti del mercato finanziario; tuttavia nel termine di 30 giorni dalla iscrizione della società, sono intervenuti dei fattori eccezionali che possono aver modificato la situazione precedente. Cosa devono fare allora gli amministratori?

 

1. In tutti i casi in cui sono sopravvenuti di fattori eccezionali gli amministratori devono sempre procedere a una nuova valutazione del conferimento effettuato dal socio;

2. In effetti in questi casi bisogna distinguere il tipo di conferimento del socio e il tipo di relazione che ha depositato; se la relazione era quella dell'esperto nominato dal tribunale gli amministratori non devono fare sostanzialmente nulla, ma nel caso intervengano fattori eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario, fatto non del tutto infrequente, gli amministratori, ritenendo che tali fattori abbiano inciso sul prezzo di detti beni, devono fare una nuova valutazione di ciò è stato conferito nominando un esperto indipendente;

3.In effetti in questi casi bisogna distinguere il tipo di conferimento del socio e il tipo di relazione che ha depositato; se la relazione era quella dell'esperto nominato dal tribunale gli amministratori non devono fare sostanzialmente nulla, ma nel caso intervengano fattori eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario, o vengono meno i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto indicato dal socio negli altri casi, devono fare una nuova valutazione dei beni che sono stati conferiti seguendo il procedimento di stima ordinario che prevede l'esperto nominato dal tribunale.

 

Risposta

 

26. La società per azioni può acquistare liberamente dei beni che appartengono agli amministratori, soci, fondatori e promotori della società stessa?

 

1. Certamente sì, la società per azioni è un soggetto autonomo dotato di personalità giuridica, e quindi può acquistare liberamente questi beni da queste persone;

2. La società può acquistare i beni da queste persone, come del resto i crediti, ma l'acquisto è sottoposto a particolari procedure, nel momento in cui sia pari o superiore al decimo del capitale sociale della società stessa;

3. La società, in realtà, non può acquistare i beni da detti soggetti, a meno che non si tratti di operazioni correnti nell'ambito della società stessa; in realtà in questi casi il rischio che il valore dei beni acquistati sia sopravvalutato, spiega la ragione del divieto.

 

Risposta

 

27. Ammesso che la società possa fare questi acquisti, cioè acquistare beni o crediti che appartengono agli amministratori, soci, fondatori e promotori della società, a quali procedure dovrà attenersi il soggetto che si vede acquistare questi beni?

 

1. Sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria, a patto però che l'acquisto avvenga nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese; a questo punto però sarà anche necessario che chi acquisti beni presenti una relazione redatta da un esperto nominato dal tribunale, oppure la documentazione alternativa  prevista in caso di conferimenti; la relazione deve essere depositata presso la sede della società nei 30 giorni antecedenti la riunione dell'assemblea ordinaria, nel caso in cui non siano state seguite queste regole l'acquisto che la società avrà effettuato sarà nullo;

2.Sarà necessaria l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria, a patto però che l'acquisto avvenga nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese; a questo punto però sarà anche necessario che chi acquisti beni presenti una relazione redatta da un esperto nominato dal tribunale, oppure la documentazione alternativa  prevista in caso di conferimenti; la relazione deve essere depositata presso la sede della società nei 15 giorni antecedenti la riunione dell'assemblea ordinaria, nel caso in cui non siano state seguite queste regole, gli amministratori e l'alienante saranno solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci, e ai terzi;

3. Nel caso in cui avvengono questi acquisti, sarà necessaria una delibera dell'assemblea ordinaria; l'alienante dovrà presentare una relazione da un esperto da lui indicato, che però abbia dei requisiti di professionalità e indipendenza sia da lui, sia dagli altri organi della società; la relazione dovrà essere depositata nella sede della società almeno 20 giorni prima della riunione dell'assemblea ordinaria. Una volta che la procedura sia stata eseguita, l'acquisto sarà stato autorizzato, e si avrà il passaggio di proprietà del bene dall'alienante alla società, tuttavia gli amministratori, o il collegio sindacale entro 20 giorni dalla delibera dell'assemblea ordinaria, possono procedere ad una revisione della stima, e invitare, nel caso in cui il valore del bene acquistato risulti superiore di oltre un quinto a quella effettivo, l'alienante a versare la differenza, nel caso in cui ciò non accada, possono pretendere il rimborso della spesa effettuata, con un nuovo trasferimento della proprietà del bene all'alienante.

 

Risposta

 

28. Come abbiamo visto è possibile che la società acquisti beni o crediti che appartengono ad amministratori, soci, promotori i fondatori della società, e che per tali acquisti sarà necessario seguire una determinata procedura; questa procedura, però, è sempre obbligatoria, oppure vi sono delle ipotesi in cui tale procedura non è obbligatoria?

 

1. La procedura non è obbligatoria in tutti i casi, infatti non è necessaria per gli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società, e nemmeno a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa;

2.La procedura non è obbligatoria in tutti i casi, infatti non è necessaria per gli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società, e nemmeno a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa; inoltre tale procedura è necessaria solo se l'acquisto avvenga nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese;

3. Trattandosi di acquisti molto pericolosi, per la evidente possibilità che i beni acquistati siano sopravvalutati, mettendo così a rischio la stessa integrità del capitale sociale, tale procedura è sempre necessaria, salvo che per della deliberazione unanime del consiglio di amministrazione, si stabilisca che questa non debba avvenire; in tal caso tutti i membri del consiglio di amministrazione saranno responsabili per i danni cagionati alla società e ai terzi dovuti al mancato rispetto della procedura.

 

Risposta

 

29. Un socio ha deciso di conferire della società una somma di danaro pari a 100.000 €; tuttavia dopo aver versato i primi 25.000 €, e poi successivamente altri 25.000 €, non ha versato i rimanenti 50.000 €; che cosa bisogna fare in questi casi?

 

1. In questi casi sarà necessario costituire in mora il socio debitore; gli amministratori, quindi, pubblicheranno una diffida nei confronti del socio sulla gazzetta ufficiale, e passati 15 giorni da detta pubblicazione senza che sia avvenuto il residuo del pagamento, devono necessariamente proporre un'azione contro il socio moroso per recuperare le somme relative al mancato conferimento;

2.In questi casi sarà necessario costituire in mora il socio debitore; gli amministratori, quindi, pubblicheranno una diffida nei confronti del socio sulla gazzetta ufficiale, e passati 15 giorni da detta pubblicazione senza che sia avvenuto il residuo del pagamento, possono proporre un'azione contro il socio moroso per recuperare le somme relative al mancato conferimento, oppure offrire le azioni che sono rimaste scoperte agli altri soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione da loro già posseduta; ma se nemmeno questa strada fosse possibile, metteranno in vendita le azioni che sono rimaste scoperte, ma se nemmeno in questo caso si riuscirà a coprire queste azioni, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme già riscosse, salvo il pagamento dei maggiori danni, sarà poi necessario ridurre conseguentemente il capitale sociale;

3. In questi casi gli amministratori dovranno necessariamente mettere in mora il socio debitore, pubblicando una diffida sulla gazzetta ufficiale; se entro 15 giorni dalla pubblicazione il socio non avrà onorato il suo debito, gli amministratori dichiareranno decaduto il socio, liberando così la parte delle sue azioni, e trattenendo le somme che egli già aveva versato per la copertura delle azioni per le quali aveva effettivamente effettuato il conferimento; la parte delle azioni non coperte, invece, saranno distribuite agli altri soci in proporzione alla quota che già avevano; nel caso in cui gli altri soci non si dichiarano disponibili ad acquistare queste azioni, la società dovrà necessariamente ridurre il capitale sociale.

 

Risposta

 

30. Da che cosa è rappresentato il capitale sociale di una società per azioni?

 

1. Da azioni;

2. Da quote;

3. In una S.p.A. il capitale sociale è ovviamente rappresentato da azioni, ma per deroga statutaria si può stabilire che parte non superiore al 10% del capitale della società sia rappresentato da quote.

 

Risposta



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